Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con la legge del 24 aprile 2020, n. 27 si è provveduto alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il cui articolo 83 prevedeva le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. L'articolo 83 è stato successivamente modificato per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 che, tra le altre cose, si è occupato di dettare ulteriori disposizioni di coordinamento in materia di giustizia.
I due interventi legislativi hanno avuto impatti notevoli sul processo penale, dettando numerose regole organizzative e tecniche per lo svolgimento delle udienze penali sino al 31 luglio 2020.
Alla formulazione originaria dell'art. 83 sono stati aggiunti, infatti, i commi da 12 bis a 12 quinquies volti introdurre il telematico anche nel diritto processuale penale.
Sino al 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sarà assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA.
Le udienze penali potranno tenersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA, qualora:
-non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal PM, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti;
- non si tratti di udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti acconsentano alla trattazione telematica.
L'udienza dovrà svolgersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.
I difensori dovranno attestare l'identità dei soggetti assistiti: costoro, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, parteciperanno all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; se gli assistiti sono in stato di arresto o fermo, la persona arrestata o fermata e il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile (in tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente).
L'ausiliario del giudice parteciperà all'udienza dall'ufficio giudiziario, dando atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale o di vistarlo.
Nei procedimenti non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno essere assunte mediante collegamenti da remoto; il luogo da cui si collegano i magistrati sarà considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge; il provvedimento sarà depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.
Con specifico riferimento ai procedimenti penali in Cassazione, tutti i ricorsi, anche quelli in pubblica udienza, saranno trattati in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti (salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale tramite pec da inviarsi alla cancelleria entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza). Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formulerà le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo pec; la cancelleria provvederà immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potranno presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria a mezzo pec, le conclusioni.
I collegamenti da remoto potranno essere effettuati, sino al 31 luglio 2020, anche nel corso delle indagini preliminari: il pubblico ministero e il giudice potranno avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Le persone chiamate a partecipare all'atto saranno tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone parteciperanno al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procederà alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avverrà con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore, il quale parteciperà da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale darà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale.
Infine, durante il periodo emergenziale, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, potrà essere autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del c.p.p.; altresì, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria saranno autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento DGSIA.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.