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Coronavirus e sospensione dei termini processuali: a breve i chiarimenti del Ministero

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Con il decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, il Governo ha emanato una serie di disposizioni volte ad assicurare, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio della giustizia.

In particolare, così come anticipato dallo stesso Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che, in data 8 marzo 2020, ha diramato un comunicato urgente, si è provveduto a introdurre, con efficacia immediata, un «periodo cuscinetto», decorrente da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.

Durante questo periodo, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, salve le eccezioni previste dal decreto (relative ai procedimenti più delicati quali, nel settore civile, quelli relativi a cause relative ai minori, agli alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e a quelli per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; alle cause per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione; ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti) saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e saranno altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni richiamate. 

La finalità dichiarata è quella di consentire che i dirigenti degli uffici giudiziari, durante il periodo "cuscinetto", possano avere tempo sufficiente per realizzare misure organizzative ad hoc, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020; più nel dettaglio, i capi degli uffici giudiziari,sentitile diverse autorità interessate, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, potranno adottare una serie di misure, tra cui la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e/o dell'orario di apertura al pubblico, la regolamentazione dell'accesso ai servizi,l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali,con le eccezioni sopra rilevate per i procedimenti urgenti.

Numerosi sono, tuttavia, gli interrogativi che, in queste ore, destano perplessità e incertezza tra gli operatori della giustizia, a partire dalla portata relativa alla sospensione dei termini.

Le disposizioni che vengono in rilevo sono i commi 1 e 2 dell'art. 1, laddove prescrivono che "1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.". 

Se pochi dubbi sussistono in ordine alla sospensione d'ufficio delle sole udienze calendarizzate in questo periodo cuscinetto, gli operatori del diritto si domandano, invece, se la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguarda soltanto i giudizi le cui udienze, fissate nel periodo cuscinetto, saranno soggette al rinvio d'ufficio.

La formulazione letterale del secondo comma riferisce la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto ai procedimenti indicati al comma 1: i procedimenti indicati nel comma 1 sono, a loro volta, quelli la cui udienza, essendo originariamente prevista per i prossimi quindici giorni, sarà rinviata d'ufficio.

L'interpretazione letterale della disposizione, in combinato disposto con la tecnica del rinvio recettizio, porta ad escludere la generalizzata sospensione processuale per il compimento degli atti relativi a tutti i procedimenti pendenti; tale interpretazione è avallata – a contrario – anche dal tenore letterale della legge n. 742 del 1969 che, nel disciplinare a sospensione feriale, esordisce con la frase "il decorso dei termini processuali è sospeso", così abbracciando e ricomprendendo tutti i procedimenti con le note eccezioni.

I dubbi interpretativi sulla concreta applicazione della disposizione relativa alla sospensione dei termini sono stati cristallizzati in una nota che l'Organismo Congressuale Forense ha inviato al Ministero della giustizia, al fine di diramare ogni dubbio e scongiurare il rischio che ne risultano lesi i diritti delle parti e dei cittadini, anche al fine di evitare conseguenze di natura professionale agli Avvocati e una applicazione diversificata delle disposizioni sul vario territorio nazionale.

Gli interrogativi non sono stati risolti dal CNF che, nello Schema di Analisi al decreto legge pubblicato nella serata di ieri, si è limitato a dar atto dell'esistenza di questioni dubbie sottoposte al ministero (quali, appunto, l'estensibilità della sospensione dei termini a tutti i procedimenti civili e penali, e la sospensione dei termini nella mediazione delegata), concludendo che il Ministero ha rassicurato sulla tempestiva illustrazione tecnica della disciplina. 

 

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