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Emergenza Coronavirus: i provvedimenti per potenziare il sistema sanitario

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Con il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, ritenuta la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, il Governo ha emanato una serie di disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

La prima misura disposta, al fine di potenziare le risorse umane del Servizio sanitario nazionale, è quella di prevedere l'assunzione degli specializzandi e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario: le ASL possono, a tal fine procedere al reclutamento delle professioni sanitarie e di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione,anche ove non collocati nelle graduatorie, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza; il periodo di attività svolto durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza,le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore,possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi,e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

Inoltre le ASL, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o  di ricorrere a idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. 

È fatta salva la possibilità per le Regioni di procedere alla rideterminazione dei piani fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN.

Specifiche disposizioni sono dettate per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza.Per entrambe le categorie di medici, le ore di attività svolte dovranno essere considerate quali attività pratiche.

I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisorio di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale; il periodo di attività svolto è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. 

Si prevede anche il potenziamento delle reti assistenziali, con la creazione di unità speciali di continuità assistenziale.

In particolare, al fine di consentire al medico o al pediatra di base di garantire l'attività assistenziale ordinaria,le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiranno, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; l'unità speciale sarà formata dai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, dai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, dai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

Infine, al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti,ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

Inoltre, agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale,sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

 

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