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Coronavirus: quali effetti sulla giustizia amministrativa?

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Misure urgenti anche in materia di giustizia amministrativa

Gli effetti del Coronavirus si riversano anche sulla giustizia amministrativa. Vediamo come.

L'art. 3 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 ha disposto la sospensione dei termini processuali dall'entrata in vigore del decreto sino al 22 marzo 2020. Una sospensione, questa, analoga a quella feriale prevista dall'art. 54, comma 2, cpa. Restano esclusi da questa sospensione i procedimenti cautelari. «Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'art. 56, cpa, e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020».

Per far fronte all'emergenza sanitaria in questione, i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia e i presidenti dei Tribunali amministrativi devono adottare i) «le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, ii) le prescrizioni di cui all'Allegato 1 del dPCONS 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone». 

In buona sostanza, occorre:

  • limitare l'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
  • limitare l'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, sospendendo l'attività di apertura al pubblico;
  • predisporre servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  • adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
  • rinviare «le udienze a data successiva al 31 maggio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e fissandole entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti». In questi casi l'urgenza verrà dichiarata dai presidenti innanzi citati con decreto non impugnabile.

Tutti questi provvedimenti qualora:

  • impediscano l'esercizio di diritti costituiranno causa di sospensione della prescrizione e della decadenza;
  • comportino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicheranno la rimessione in termini delle parti stesse.

Cosa è consentito sino al 31 maggio 2020?

Sino al 31 maggio 2020:

  • le udienze pubbliche saranno celebrate a porte chiuse;
  • tutte quelle cause per cui era stata fissata la trattazione in udienza camerale o in udienza pubblica, saranno decise in base agli atti. E ciò a meno che una delle parti non abbia formulato richiesta di discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza. In tale ipotesi, sarà consentito lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, «mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando [...] la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici». In questi casi, inoltre:
  • dovrà essere assicurato un congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento;
  • nel verbale dovranno essere indicate le modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti.

«Il luogo da cui si collegheranno i magistrati, il personale addetto e i difensori delle parti sarà considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni verrà redatto processo verbale». 

 

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