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Compenso avvocato: quando si applica l’aumento per l’assistenza di più soggetti?

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Con l'ordinanza n. 18047 dello scorso 6 giugno, la II sezione civile della Corte di Cassazione – pronunciandosi in materia di spese legali – ha fornito importanti precisazioni in merito all'aumento del compenso legale spettante all'avvocato che, in una causa, assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

Si è difatti specificato che "il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, facendo esplicito riferimento a "soggetti" e non a "parti" ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d'essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice (di regola) tener conto del maggior lavoro che ne deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'instaurazione di una comunione ereditaria immobiliare fra alcuni fratelli; dopo un ventennio di contrasti, le parti sottoscrivevano una convenzione transattiva divisionale, affidando, di comune accordo, ad un ingegnere lo svolgimento delle conseguenti attività di frazionamento e localizzazione dei confini.

Concluse le predette operazioni peritali, una coerede decideva di non firmare il tipo di frazionamento predisposto dal tecnico, sicché gli altri eredi la citavano in giudizio chiedendo che, dichiarata l'autenticità delle firme apposte al contratto di transazione, ne fosse ordinata l'esecuzione. 

 Il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda, disponeva la trascrizione del contratto, con condanna della convenuta a rifondere le spese del giudizio.

Pronunciandosi sull'appello proposto dall'originaria convenuta, la Corte d'appello di Brescia, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle spese del grado, fatta applicazione dell'aumento del 20% previsto dall' art. 4, comma 2 del D.M. n. 55 del 2014 per l'assistenza a sette parti appellate con identica posizione processuale.

La coerede dissidente proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014 in relazione al capo del regolamento delle spese.

In particolare, la ricorrente si doleva per aver la sentenza erroneamente considerato, al fine di disporre aumento del 20%, ai sensi dell'art. 4 citato, le controparti con identica posizione in numero di sette, nel mentre le stesse dovevano considerarsi quattro, poiché tre appellati erano subentrati alla madre, originaria condividente, mentre altri due erano, a loro volta, subentrati a un subentrante.

 La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dalla ricorrente.

La Corte ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 55/2014, "quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti".

Gli Ermellini evidenziano come il citato comma, facendo esplicito riferimento a "soggetti" e non a "parti" ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d'essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice (di regola) tener conto del maggior lavoro che ne deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo (basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, anagrafare ognuno d'essi e far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi), senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte".

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia la correttezza della statuizione sulle spese operata dalla decisione impugnata.

Alla luce di tanto, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

 

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