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Compensi legali: ridotti al 50% se si scrive un solo atto

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Con l'ordinanza n. 3842 dello scorso 17 febbraio, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un legale che, dopo aver patrocinato due clienti in una causa ereditaria, si doleva per come il giudice di merito aveva quantificato il compenso ad esso spettante.

Si è difatti ritenuta corretta la decisione del Tribunale che aveva dimezzato il compenso dovuto per la fase introduttiva, per essersi l'avvocato limitato a redigere solo la memoria di costituzione, senza compiere altra attività difensiva.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso ad esso spettante per alcune prestazioni di assistenza legale svolte in favore di due clienti in una controversia ereditaria.

Il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda proposta, applicando i parametri di cui al DM 140/2012: liquidava la fase introduttiva riducendola del 50%, in quanto il legale si era limitato a redigere solo la memoria di costituzione; escludeva l'aumento per la difesa di più parti, in considerazione della medesima posizione processuale, nonché il rimborso delle spese forfettarie.

Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014, per aver il Tribunale ridotto del 50% il compenso per la fase introduttiva, escludendo sia l'applicazione dell'aumento del 20% per la difesa delle due parti sia il rimborso forfettario nella misura del 15%. 

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate del ricorrente.

La Corte premette che in tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal D.M. n.55/2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto, riferendosi al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale; ne deriva, in relazione al caso di specie, che l'invocato D.M. del 2014 non era applicabile, in quanto l'attività professionale del ricorrente si era esaurita nel gennaio 2014, anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale, con inevitabile applicazione delle tariffe di cui al precedente D.M. 140/2012.

Ciò premesso, in relazione alle specifiche censure sollevate, gli Ermellini evidenziano come l'art. 18 comma 2 del D.M. 140/2012, applicabile ratione temporis, preveda la facoltà per il giudice di applicare una riduzione fino al 50% sull'importo altrimenti liquidabile in caso di semplicità della controversia; di contro, l'art. 4, comma 4 del medesimo decreto attribuisce al giudice ampia facoltà discrezionale di liquidare, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti di più controparti, un compenso unico aumentato sino al doppio. 

Con specifico riferimento al caso di specie il legale si era limitato a redigere la sola memoria di costituzione, omettendo di compiere qualsiasi altra attività difensiva: correttamente, quindi, il Tribunale ha liquidato il compenso riducendolo del 50, proprio in virtù delle diverse fasi che il difensore aveva espletato, consistite unicamente nella fase di studio della controversia e nella fase di introduzione del procedimento.

In merito all'aumento previsto per la difesa di più parti, il giudice di merito, nell'esercizio di una mera facoltà rientrante nel suo potere discrezionale e non censurabile in sede di legittimità, correttamente ha deciso di non applicare l'aumento in virtù dell'identica posizione processuale delle parti assistite.

In relazione all'esclusione del rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione, la Cassazione rileva come siffatto rimborso è stato introdotto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, non applicabile alla fattispecie in esame per i motivi sopra detti.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. 

 

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