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Con l'ordinanza dello scorso 27 febbraio, la sezione lavoro del Tribunale di Monza , ha accolto l'istanza presentata da un difensore di essere rimesso in termini per la costituzione in un giudizio sottoposto al rito del lavoro, non essendosi il legale costituito nei termini a causa della quarantena fiduciaria cui era stato sottoposto proprio nel periodo di tempo in cui cadeva il termine per la costituzione in giudizio.
Si è difatti specificato che se il termine per la costituzione in giudizio cade nel periodo di quarantena fiduciaria a cui è sottoposto il difensore, tale circostanza configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Monza prende avvio con l'emissione di un decreto con cui il giudice del lavoro fissava la prima udienza di discussione tra le parti per il giorno 31.3.2020; con successivo decreto emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, l'udienza – essendo stata fissata prima del 15 aprile 2020 - veniva rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e, in particolare, al 15.12.2020, con termine per il resistente di costituirsi tramite il deposito di rituale memoria difensiva entro il 05.12.2020.
In data 14.12.2020 si costituiva il resistente e, all'udienza del 15.12.2020 il suo legale chiedeva di essere rimesso in termini, producendo la documentazione medica attestante il periodo di quarantena fiduciaria (dal 27.11.2020 al 13.12.2020) al quale era stato sottoposto.
Il Tribunale, con la pronuncia in commento, ha accolto l'istanza, ribadendo espressamente il principio per cui se il termine per la costituzione in giudizio cade nel periodo di quarantena fiduciaria a cui è sottoposto il difensore, tale circostanza configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
In relazione al caso di specie, il Giudice del Lavoro ricorda come nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati per il convenuto con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima.
Fatta tale precisazione, l'ordinanza in commento evidenzia come il termine per la costituzione del convenuto – da determinarsi in relazione alla data di fissazione dell'udienza di discussione, rinviata d'ufficio al 15.12.2020 – cadeva il 5.12.2020, ovvero proprio nel periodo di quarantena fiduciaria a cui era stato sottoposto il difensore; secondo il giudicante, tale circostanza configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta.
Alla luce di tanto, il Tribunale, accogliendo l'istanza, riconosce la sussistenza di un legittimo impedimento alla costituzione in giudizio; rimette quindi in termini la parte convenuta ex art. 153, comma 2, c.p.c., fissando un nuovo termine per il deposito della memoria integrativa alla memoria difensiva.
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