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Con la sentenza n. 326 dello scorso 5 aprile, il Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui era stata dichiarata l'inefficacia di una s.c.i.a., essendo stato trasformata, in assenza di un valido titolo edilizio, la destinazione d'uso di un immobile da attività commerciale in studio di fisioterapia.
Si è difatti precisato che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile richiede il necessario titolo abilitativo edilizio qualora sia urbanisticamente rilevante, ovvero quanto si realizzi ogni forma di utilizzo dell'immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, che comporti l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale, essendo necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio con la presentazione, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Formia, di una segnalazione certificata d'inizio attività per l'apertura di uno studio di fisioterapia.
Con provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo Economico Affari Generali e Transizione Digitale, il Comune di Formia dichiarava l'inefficacia della S.C.I.A., essendo emerso come si fosse proceduto ad effettuare un cambio di destinazione uso – da attività commerciale a studio di fisioterapia – in assenza di idoneo titolo abilitativo.
Ricorrendo al Tar, l'istante chiedeva l'annullamento di tale provvedimento dirigenziale, deducendone l'illegittimità perché il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile era avvenuto senza realizzazione di opere e, quindi, senza aumento del carico urbanistico, sicché lo stesso si concretizzava nell'esercizio della libera facoltà di godimento dell'immobile da parte del possessore, senza che fosse necessario cambiarne la categoria catastale.
Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente e ritiene, al contrario, che provvedimento impugnato sia legittimo.
Il Collegio Amministrativo rileva come il mutamento di destinazione d'uso di un immobile richiede il necessario titolo abilitativo edilizio qualora sia urbanisticamente rilevante; deve essere ritenuta urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell'immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, che comporti l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale, essendo necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar evidenzia come ci si trovi dinnanzi ad un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, sicché la destinazione dell'immobile ad attività commerciale escludeva la possibilità di avviare la differente attività di fisioterapia in difetto del titolo abilitativo al mutamento d'uso.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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