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La delibera condominiale per l’installazione di una rete antivolatili può considerarsi nulla se lede la proprietà esclusiva di un condòmino ?

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Riferimenti normativi:Artt.1120, comma 2, c.c. - 1136 - 2051 c.c.

Focus: Le reti antivolatili sono uno dei metodi più utilizzati per proteggere edifici, piazze e monumenti dalle infestazioni dei volatili, in quanto impediscono ai piccioni ed agli uccelli di diverse dimensioni di atterrare su superfici come tetti, sistemi di aria condizionata per gli appartamenti, finestre e grondaie. Il condominio può deliberare di installarle nell'edificio, ma se l'installazione viola la proprietà esclusiva di un condòmino quest'ultimo può impugnare la delibera perché nulla e chiedere la rimozione dell'installazione? La questione è stata affrontata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.4350 del 23 aprile 2024.

Principi generali: L'installazione di una rete antivolatili rientra tra le innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità dell'intero edificioai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., per cui l'assemblea condominiale può deliberare sulla loro installazione con la maggioranza di cui all'art.1136, comma secondo, c.c., in base al quale «sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio». Se l'installazione incide unilateralmente sulla proprietà privata del singolo condòmino o impedisce a quest'ultimo l'uso delle parti comuni la delibera è nulla e potrà essere impugnata senza limiti temporali. 

Il caso: Nel terrazzo di esclusiva proprietà di una condòmina era stata fissata una rete antivolatili da parte del Condominio confinante. La condòmina aveva appreso che l'assemblea del suo palazzo aveva deliberato, decidendo sul punto dell'ordine del giorno "Varie ed eventuali", di concedere al confinante Condominio il permesso di installare la predetta rete antivolatili. Pertanto, la condòmina ha impugnato la delibera assembleare dinanzi al Tribunale perché fosse accertata la nullità della delibera per indeterminatezza della stessa. Ciò in quanto non erano chiari nella delibera i punti in cui la rete doveva essere apposta e, di fatto, la rete era stata installata su una porzione di sua proprietà esclusiva senza che il condominio avesse vigilato e fosse intervenuto al momento dell'esecuzione dei lavori. La condòmina ha eccepito anche che la delibera, potendo comportare l'installazione sulla facciata condominiale, avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità, e che la rete, lesiva del decoro architettonico dello stabile, le arrecava un notevole danno impedendole di eseguire i lavori di pavimentazione del suo terrazzo. Conseguentemente, ha chiesto la condanna dei condominii convenuti, in solido tra loro o in via alternativa, per illegittima apposizione della rete antivolatili sul suo terrazzo di proprietà, il risarcimento dei danni subiti e la rimozione della rete in questione. Il Condominio confinante, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice poiché la rete stata apposta su parti condominiali del fabbricato con autorizzazione dell'amministratore del condominio in cui viveva l'attrice. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che la rete non arrecava alcun danno per l'attrice. In via subordinata, con domanda riconvenzionale, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attorea, che il condominio di quest'ultima fosse condannato al pagamento, in suo favore, delle somme occorse per l'installazione e per lo smontaggio della rete. 

Si costituiva anche il condominio dell'attrice che lamentava sia il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, in quanto la rete era stata installata sulla proprietà condominiale, che la nullità della domanda della condòmina per indeterminatezza. Nel merito evidenziava che tutti i motivi di impugnazione della delibera riguardavano profili di annullabilità della stessa e non di nullità della delibera che era valida poichè non era stata tempestivamente impugnata. Pertanto, il condominio chiedeva il rigetto di ogni richiesta dell'attrice e che quello confinante fosse dichiarato unico responsabile e tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale ha accolto le richieste dell'attrice riconoscendone la legittimazione attiva ad instaurare la controversia in quanto proprietaria in via esclusiva della terrazza. Ha condiviso, inoltre, la tesi della condòmina circa l'indeterminatezza della delibera tanto da ritenerla nulla per aver l'assemblea deliberato su un bene di proprietà esclusiva dell'attrice (terrazza di copertura), estraneo alle competenze dell'assemblea. In conclusione, il giudice ha riconosciuto la responsabilità del condominio dell'attrice per aver autorizzato il fissaggio della rete senza specificare le parti dei beni condominiali su cui la rete poteva essere ancorata e senza escludere dall'apposizione della rete il lastrico, di esclusiva proprietà dell'attrice. Ha condannato, inoltre, il condominio confinante alla rimozione della rete in quanto proprietario della stessa rimanendo, però, i relativi costi (montaggio, noleggio e smontaggio delle impalcature, installazione della rete) a carico dell'unico responsabile, cioè il condominio dell'attriceNon ha accolto, invece, la domanda di risarcimento danni proposta dalla titolare della terrazza perchè la stessa non ha dato prova di avere subito un danno ulteriore, differente da quello già riconosciuto con la condanna alla rimozione della rete. 

 

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