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Permesso di costruire: decadenza legittima se non si realizzano i lavori per la pendenza di un contenzioso

Permesso di costruire: decadenza legittima se non si realizzano i lavori per la pendenza di un contenzioso

Con la sentenza n. 2256/2021, la II sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui veniva disposta la decadenza di un permesso di costruire concesso per la realizzazione di un fabbricato ad uso terziario, in quanto – a causa della pendenza di un giudizio civile – gli interventi eseguiti si erano estrinsecati nella sola demolizione dei muri di contenimento e della pavimentazione preesistente.

Il Collegio, escludendo che come le opere realizzate potessero costituire un concreto ed effettivo inizio dei lavori, se rapportate alla considerevole mole dell'intervento da realizzare, ha specificato che "il costruttore anche in presenza di un'ipotesi di forza maggiore – quale un contenzioso civile pendente - è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un costruttore chiedeva, ed otteneva, un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso terziario.

A seguito della segnalazione di un terzo, il tecnico comunale effettuava un sopralluogo sul cantiere, nel corso del quale verificava l'assenza di lavori in corso e la mancata realizzazione, anche solo in parte, del fabbricato ad uso terziario di cui il permesso di costruire.

Per contrastare tale emergenza, il costruttore rilevava che i lavori erano in realtà iniziati con la demolizione dei muri di contenimento, dei massetti, delle aiuole in cemento e della pavimentazione preesistente, nonché con il tracciamento per l'esecuzione dei pali di fondazione, ma che poi gli stessi lavori avevano subito un fisiologico rallentamento, a causa di un giudizio in sede civile.

L'amministrazione comunale adottava un provvedimento di decadenza del permesso di costruire.

Ricorrendo al Tar, il costruttore censurava il prefato provvedimento di decadenza, lamentando l'assenza della comunicazione di avvio del procedimento, nonché la carenza di una motivazione adeguata e dei presupposti. 

Chiedeva, quindi l'annullamento del provvedimento di decadenza nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, che ledesse i suoi interessi (quale il verbale di sopralluogo) con condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi, se del caso, anche mediante nomina di CTU; in via subordinata, chiedeva la restituzione degli oneri concessori e del costo di costruzione già versati.

Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.

In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda che il costruttore anche in presenza di un'ipotesi di forza maggiore – quale un contenzioso civile pendente - è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come le opere realizzate non costituivano un concreto ed effettivo inizio dei lavori, se rapportate alla considerevole mole dell'intervento da realizzare, ovvero un fabbricato ad uso terziario.

Ne deriva che l'amministrazione ha correttamente adottato l'atto impugnato e le censure del ricorrente non possono trovare accoglimento considerata la natura strettamente vincolata dell'atto impugnato.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

 

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