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La Riforma Cartabia ha introdotto il nuovo capo II bis prevedendo con gli articoli da 15 bis a 15 undecies il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato anche nel procedimento di mediazione.
D'altra parte, tale intervento era diventato necessario soprattutto alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più diffusi ed anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022 che aveva dichiarato l'illegittimità degli articoli 74 - comma 2 e 75 - comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell'art. 83 – comma 2 del medesimo D.P.R. n. 115/2002.
Tale illegittimità riguarda la parte in cui non era prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso di mediazione obbligatoria se raggiunto un accordo; ancora relativamente all'art. 83, nella parte in cui non prevedeva che, in tali casi, alla liquidazione in favore del difensore provvedesse l'Autorità giudiziaria competente a decidere la controversia.Valgono per il resto i noti principi, per cui si calcola e rileva la somma dei redditi del nucleo familiare anagrafico, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF (o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero a imposta sostitutiva) e non si applica l'aumento della soglia di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 115/2002, che riguarda i soli giudizi penali (Corte Cost. 19/11/2015 n. 237).
Per quanto concerne la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio nel procedimento di mediazione deve essere fatta in via anticipata e preventiva, sia da chi voglia proporre domanda di mediazione, che da chi intenda aderire al procedimento.
Chi assiste il soggetto deve essere un avvocato iscritto negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine del luogo ove ha sede l'Organismo di mediazione competente.
Una volta depositata l'istanza, entro venti giorni il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve procedere alle verifiche di ammissibilità e, in caso positivo, ammettere l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria dandone immediata comunicazione.
In questo modo si cerca di assicurare che, si rispettino i termini della riforma che prevedono che il primo incontro di mediazione debba essere fissato tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda.
In tal modo il richiedente avrà già ricevuto il provvedimento e così potrà essere esonerato da ogni onere di versamento di spese di avvio e indennità di mediazione da parte dell'Organismo.
In caso di rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine, entro venti giorni dalla comunicazione l'interessato può proporre ricorso avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio che ha adottato il provvedimento (art. 15 sexies).
Il ricorso e il relativo procedimento sono disciplinati dall'articolo 99 - commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 115/2002, ovvero il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Nel caso di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine essa è valida per l'intero procedimento di mediazione e la parte non dovrà corrispondere alcun pagamento né per quanto riguarda le spese, né l'indennità all'Organismo di mediazione ed anche ovviamente il compenso dell'avvocato che assiste la parte ammessa al beneficio sarà corrisposto secondo quanto previsto dagli artt. 15 septies - comma 3, 4 e 15 octies, così come integrati dal D.M. 1.8.2023.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!