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Mediazione civile e commerciale alla luce della riforma Cartabia. Patrocinio a spese dello Stato e sua ammissibilità.

mediazione

 La Riforma Cartabia ha introdotto il nuovo capo II bis prevedendo con gli articoli da 15 bis a 15 undecies il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato anche nel procedimento di mediazione.

D'altra parte, tale intervento era diventato necessario soprattutto alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più diffusi ed anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022 che aveva dichiarato l'illegittimità degli articoli 74 - comma 2 e 75 - comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell'art. 83 – comma 2 del medesimo D.P.R. n. 115/2002.

Tale illegittimità riguarda la parte in cui non era prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso di mediazione obbligatoria se raggiunto un accordo; ancora relativamente all'art. 83, nella parte in cui non prevedeva che, in tali casi, alla liquidazione in favore del difensore provvedesse l'Autorità giudiziaria competente a decidere la controversia.

Secondo quanto previsto dai novellati artt. 15 bis e seguenti D. Lgs. 28/2010, i requisiti affinché la parte avente diritto venga ammessa al beneficio sono:

- che si tratti di mediazione c.d. obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010;
- che si raggiunga l'accordo in sede di mediazione;
- che non si tratti di controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti;
Chiaramente valgono i presupposti previsti dalla legge per l'ammissione al gratuito. Quindi, le condizioni reddituali sono la sussistenza di un reddito imponibile a fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo di € 12.838,01 (articolo 76 del D.P.R. 115/2002, adeguato dall'art. unico - comma 1, del Decreto 10/05/2023).

 Valgono per il resto i noti principi, per cui si calcola e rileva la somma dei redditi del nucleo familiare anagrafico, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF (o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero a imposta sostitutiva) e non si applica l'aumento della soglia di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 115/2002, che riguarda i soli giudizi penali (Corte Cost. 19/11/2015 n. 237).


Per quanto concerne la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio nel procedimento di mediazione deve essere fatta in via anticipata e preventiva, sia da chi voglia proporre domanda di mediazione, che da chi intenda aderire al procedimento.

I requisiti formali che deve contenere sono: le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, l'impegno a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
deve contenere le illustrazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere; deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'interessato, autenticata dal difensore ovvero con le modalità anche telematiche di cui all'articolo 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
L'istanza va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4 - comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, personalmente dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

L'istanza di mediazione va depositata sulla base della competenza territoriale, quindi nel luogo territorialmente competente per la controversia, ovvero in caso di pluralità di domande relative alla stessa controversia avanti all'Organismo presso cui la domanda è stata depositata per prima, o nel diverso luogo individuato concordemente dalle parti, atteso che la riforma Cartabia consente e lascia alla libera disponibilità delle parti l'individuazione di un Organismo di mediazione anche fuori dal circondario che sarebbe territorialmente competente secondo le norme ordinarie.

 Chi assiste il soggetto deve essere un avvocato iscritto negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine del luogo ove ha sede l'Organismo di mediazione competente.


Una volta depositata l'istanza, entro venti giorni il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve procedere alle verifiche di ammissibilità e, in caso positivo, ammettere l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria dandone immediata comunicazione.
In questo modo si cerca di assicurare che, si rispettino i termini della riforma che prevedono che il primo incontro di mediazione debba essere fissato tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda.

In tal modo il richiedente avrà già ricevuto il provvedimento e così potrà essere esonerato da ogni onere di versamento di spese di avvio e indennità di mediazione da parte dell'Organismo.

In caso di rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine, entro venti giorni dalla comunicazione l'interessato può proporre ricorso avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio che ha adottato il provvedimento (art. 15 sexies).

Il ricorso e il relativo procedimento sono disciplinati dall'articolo 99 - commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 115/2002, ovvero il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

Nel caso di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine essa è valida per l'intero procedimento di mediazione e la parte non dovrà corrispondere alcun pagamento né per quanto riguarda le spese, né l'indennità all'Organismo di mediazione ed anche ovviamente il compenso dell'avvocato che assiste la parte ammessa al beneficio sarà corrisposto secondo quanto previsto dagli artt. 15 septies - comma 3, 4 e 15 octies, così come integrati dal D.M. 1.8.2023.

 

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