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Con l'ordinanza n. 2923 dello scorso 7 febbraio, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha sancito la possibilità per un difensore d'ufficio, il cui cliente era irreperibile, di ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario anche senza il preventivo esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, essendo queste ininfluenti nei casi in cui sussista l'irreperibilità dell'assistito.
Si è difatti specificato che "ai sensi degli articoli 116 e 117 del D.P.R. 115 del 2002, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, l'irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla presentazione di un'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta da un difensore d'ufficio di una cittadina nigeriana in un procedimento innanzi al Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione per l'omesso esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, il legale proponeva opposizione alla declaratoria di inammissibilità.
Il Tribunale competente, con ordinanza, rigettava la sua opposizione.
Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione dell'art. 117 del D.P.R. 115 del 2002, per non aver il giudice dell'opposizione considerato che l'esperimento delle procedure di recupero del credito professionale nella specie non era né necessario né possibile, trattandosi di un assistito irreperibile.
La Cassazione condivide la doglianza del ricorrente.
La Corte premette che, ai sensi degli articoli 116 e 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito: l'irreperibilità che legittima la surriferita liquidazione va intesa come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale di irreperibilità prevista dal codice di procedura penale agli articoli 159 e 160 per le notificazioni all'imputato irreperibile, poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale.
Con specifico riferimento al caso di specie, il giudice dell'opposizione – richiamando norme oggi abrogate (quali gli articoli 32, comma 2 e 32 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, abrogati con l'entrata in vigore dell'art. 299 del D.P.R. n. 115 del 2002) – ha violato il principio nomofilattico sopra richiamato, confermando il diniego di liquidazione dell'onorario con l'assunto che il professionista non aveva avviato procedure esecutive di recupero del credito, in assenza di un provvedimento che accertasse l'irreperibilità del debitore.
In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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