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Con l'ordinanza n. 22579 dello scorso 10 settembre, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di un difensore di ufficio che – dopo aver difeso un uomo in un processo penale e tentato, infruttuosamente, di recuperare il credito maturato per l'attività difensiva svolta – chiedeva che venisse liquidato in suo favore il pagamento delle proprie competenze professionali e delle spese dovute, sia per l'attività difensiva che per il tentativo di recupero del credito.
La Corte ha specificato che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 .
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla nomina di un legale quale difensore d'ufficio di un imputato in relazione ad un processo penale dinnanzi al Gip; all'esito del giudizio, l'avvocato chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio patrocinato a titolo di spese legali non corrisposte e, di seguito, iniziava un pignoramento mobiliare che terminava con esito infruttuoso.
Si rivolgeva, quindi, al Tribunale che aveva a suo tempo giudicato l'imputato, chiedendo che venisse liquidato in suo favore il pagamento delle proprie competenze professionali e delle spese dovute, sia per l'attività difensiva che per il tentativo di recupero del credito.
La sezione penale del Tribunale di Milano liquidava all'istante solo parte dell'importo richiesto, rigettando integralmente la richiesta di liquidazione delle spese e delle competenze per l'attività di recupero del credito.
Tale decisione veniva confermata anche a seguito di rituale opposizione proposta dal legale, che lamentava tanto la decurtazione del compenso operata dal Tribunale, quanto il diniego delle competenze e delle spese per la procedura monitoria e per quella esecutiva di recupero del credito.
Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, perché la decisione impugnata non aveva riconosciuto le spese e le competenze per l'attività volta al recupero del credito derivante dalla espletata difensionale dall'assistito nel procedimento penale.
La Cassazione condivide la doglianza del ricorrente.
In punto di diritto, la Corte evidenzia come l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.
Alla luce di tanto, gli Ermellini ribadiscono che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice.
Tale interpretazione, infatti, è da preferirsi rispetto a quella che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, in quanto appare coerente con la lettera del citato art. 116 il quale, appunto, subordina il riconoscimento del compenso al difensore d'ufficio all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.
Da ultimo, la Corte coglie l'occasione per precisare che è legittimo il provvedimento di liquidazione qualora il giudice, nel decurtare la nota spese proposta dal ricorrente, motivi adeguatamente tale scelta.
In relazione al caso di specie, il legale aveva presentato una nota spese redatta applicando i valori medi previsti dalla tabella B del D.M. n. 140/2012: nel decurtare tale importo, il giudice aveva adeguatamente motivato la sua scelta sulla scorta dello stesso art. 82 del D.P.R. 115/2002 che, lungi dal prevedere parametri che non possono essere disattesi nel minimo, si limita a stabilire che la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore non può, in ogni caso, risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali, tenuto conto della natura dell'impegno professionale.
In conclusione la Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.
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