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Questo principio è stato riconosciuto da una recente ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4698) secondo cui la statuizione che nega il compenso riferito alla fase istruttoria, laddove non vi sia stato l'effettivo espletamento delle prove orali o della CTU, viola il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande.
I Fatti
L'avv. XXX dopo avere svolto la propria attività professionale in favore della propria assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiedeva con le modalità previste, la liquidazione dei propri compensi. Avverso il decreto di liquidazione l'avvocato proponeva opposizione ex art. 702 bis c.p.c. che veniva accolta dal Tribunale di Agrigento.
Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avvocato proponeva però ricorso in Cassazione in quanto il Tribunale di Agrigento, dopo aver accolto l'opposizione proposta, aveva omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, adottando la formula "nulla per le spese" e inoltre non aveva riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunciava la nullità dell'ordinanza per omessa pronuncia sulle spese dell'opposizione e per violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che per il solo fatto che la ricorrente sia stata in giudizio personalmente non si sarebbe potuto escludere il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta. Inoltre la ricorrente sosteneva che comunque il tribunale avrebbe dovuto motivare la propria determinazione in ordine alla compensazione delle spese.
Con il secondo motivo la ricorrente aveva impugnato la quantificazione del compenso effettuata dal tribunale lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), in quanto il giudice dell'opposizione non aveva riconosciuto alla ricorrente il compenso per l'intera fase istruttoria e di trattazione, nonostante siano state prodotte le plurime memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
Motivazione
Il primo motivo del ricorso è stato dichiarato fondato dai giudici della Sesta Sezione della Corte, perchè la statuizione "nulla sulle spese" ha violato il principio per il quale all'avvocato che si avvale della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c.,vanno riconosciuti i compensi per l'attività svolta in proprio favore secondo le tariffe professionali. (Cass. 2193/08).
Il secondo motivo appare fondato con riferimento alla statuizione che aveva escluso il compenso per la fase di trattazione con la giustificazione che non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU.
"Tale affermazione- dicono i giudici di legittimità- viola il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, che il giudice di rinvio dovrà accertare se siano state o meno effettuate (come dedotto in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza). "
Per tali motivi e nei termini di cui alla motivazione, il ricorso è stato accolto e l'ordinanza impugnata è stata cassata, con rinvio al tribunale di Agrigento, in persona di altro magistrato, con il compito di accertare se, la ricorrente svolse alcuna delle attività contemplate dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), (in tal caso liquidando il relativo compenso) e dovrà regolare le spese del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., provvedendo altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.
Si allega ordinanza
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L´Avv. Giovanni Di Martino, coordinatore dello Studio insieme all´Avv. Pietro Gurrieri, nel 1986 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Catania. Da oltre 25 anni esercita la professione di avvocato con studio in Niscemi (CL) ed è iscritto all´Albo degli avvocati del Consiglio dell´Ordine di Gela oltre che in quello speciale dei Cassazionisti e in quello delle altre Giurisdizioni Superiori.
Ha ricoperto la carica di amministratore del Comune di Niscemi (CL) e quella di Vice Presidente Nazionale della Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" (2007-2013),
Nel corso della sua carriera professionale ha assunto il patrocinio in favore di numerosi soggetti privati ed enti pubblici sia in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, in diverse materie di diritto civile.