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Con l'ordinanza n. 18451 dello scorso 8 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che, in presenza della richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dei figli maggiorenni, l'accertamento del quantum debba svolgersi nel contraddittorio di entrambi i genitori.
Si è difatti precisato che " va esclusa la sussistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l'obbligazione fra i genitori non è neppure solidale, non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il Tribunale di Catania confermava l'obbligo di mantenimento di un padre nei confronti dei due figli maggiorenni non autosufficienti nella misura di euro 1.500,00.
L'uomo appellava la decisione, dolendosi – tra le altre cose – per non aver il giudice di prime cure accolto la sua eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stata chiamata in causa la ex coniuge.
La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva l'assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli maggiorenni del ricorrente ad Euro 1.100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie da essi sostenute.
In merito all'eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stata chiamata in causa la ex coniuge dell'appellante, la corte territoriale riteneva infondata dell'eccezione, non sussistendo litisconsorzio necessario.
Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 316 bis c.c., deducendo come entrambi i genitori fossero tenuti al mantenimento in relazione alle loro capacità, sicché egli aveva diritto a chiedere la chiamata in causa dell'altro genitore, o almeno ad eccepire la non integrità del contraddittorio.
Secondo la difesa dell'uomo, una volta ritenuta la debenza di una certa quota di assegno di mantenimento, la stessa doveva essere posta a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze, onde era legittima la richiesta di chiamare in causa la ex coniuge, ai fini di provvedere ad ogni accertamento, nel contraddittorio con essa.
La Cassazione non condivide la posizione del ricorrente.
Gli Ermellini ricordano come vada esclusa la sussistenza di un litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l'obbligazione fra i genitori non è neppure solidale, non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto.
Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno di cui il figlio maggiorenne abbia eventualmente diritto di godere, il carico non può che reputarsi ripartito fra i genitori, in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; a tal fine, il giudice del merito è quindi tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascun genitore.
In relazione al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la ex moglie era destinataria essa stessa di un assegno di mantenimento, disposto dal giudice nella misura di Euro 1.800,00; conseguentemente era in re ipsa che il solo obbligato fosse il padre e che l'intera misura fosse da porsi a carico del medesimo.
In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
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