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Con la sentenza n. 833 dello scorso 29 giugno, la III sezione del Tar Toscana, ha confermato la legittimità di un'acquisizione gratuita al patrimonio comunale per l' inosservanza dell'ingiunzione di demolizione di un box costruito in assenza del prescritto titolo abilitativo, escludendo che la sanzione non potesse operare nei confronti del proprietario estraneo alla commissione dell'abuso.
Si è difatti precisato che "in caso di inosservanza dell'ingiunzione a demolire, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera non quale sanzione dell'abuso, ma quale conseguenza dell'inosservanza dell'ordine di demolizione e, pertanto, essa grava sul proprietario del bene abusivo, ancorché estraneo alla commissione dell'abuso, quale destinatario dell'ordine di demolizione rimasto ineseguito".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dalla costruzione, in una porzione di fabbricato con annessa corte esterna, di un piccolo manufatto edilizio adibito a box delle dimensioni in pianta di 6,40 x 3,00 metri e altezza di circa 2,30 metri, realizzato con telaio in ferro e tamponature esterne in lamiera rivestite in muratura all'interno, copertura in onduline.
Il Comune di Capalbio ingiungeva la demolizione del predetto box perché costruito abusivamente in assenza di permesso di costruire, con l'avvertimento che, in difetto, l'opera, unitamente all'area di sedime e a quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, sarebbe di diritto stata acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune.
Ricorrendo al Tar, la difesa della proprietaria censurava l'ordinanza, rilevando come l'opera non doveva essere sottoposta a titolo abilitativo, in virtù della remota epoca di realizzazione e, comunque, per il suo carattere pertinenziale.
In seconda istanza lamentava come l'amministrazione procedente non avesse valutato la sussistenza delle condizioni per procedere all'irrogazione di sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, contestando altresì l'operatività del meccanismo dell'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale nei confronti del proprietario incolpevole, estraneo cioè alla commissione dell'abuso.
Il Tar non condivide le difese mosse dalla ricorrente.
La sentenza in commento evidenzia come il manufatto – per le sue caratteristiche di stabilità e le sue dimensioni – presenta tutti i caratteri della costruzione edilizia comportante una definitiva trasformazione di suolo e, come tale, necessitante di titolo abilitativo. Né a soluzione difforme potrebbe arrivarsi in ragione del carattere pertinenziale, atteso che in ambito urbanistico-edilizio la nozione di pertinenza ha un significato circoscritto alle opere che non comportino formazione di nuovi volumi, o che comportino solo modesti volumi tecnici, ipotesi che non può ricomprendere la costruzione di un box con superficie di circa 20 mq e un volume di oltre 40 mc.
In merito alla seconda doglianza, il Collegio specifica che la legge regionale applicabile ratione temporis, in conformità con quanto disposto all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non consentiva l'irrigazione di sanzioni alternative a quella demolitoria, trattandosi di nuova costruzione realizzata senza titolo.
Inoltre, in merito all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale per il caso di tempestiva inosservanza dell'ingiunzione a demolire, il Tar specifica che tale sanzione opera non quale sanzione dell'abuso, ma quale conseguenza dell'inosservanza dell'ordine di demolizione e, pertanto, essa grava sul proprietario del bene abusivo, ancorché estraneo alla commissione dell'abuso, quale destinatario dell'ordine di demolizione rimasto ineseguito.
Difatti, l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinde infatti dalla responsabilità del proprietario e si applica anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi, al momento dell'irrogazione della sanzione, nella disponibilità del bene abusivo e sia pertanto in condizione di assicurarne l'esecuzione.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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