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Rinvio per legittimo impedimento: gli avvisi che spettano al difensore

CASS15

Con la sentenza in commento, la n. 19978 depositata lo scorso 3 luglio 2020, la Corte di Cassazione affronta un tema che tuttora appare controverso.

Nello svolgimento del percorso logico argomentativo che ha portato poi alla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, la Corte ha ricordato come vi siano pronunce di segno contrario in ordine alla necessità che venga notificata la data di rinvio dell'udienza al difensore di fiducia, quando questo abbia chiesto e ottenuto il rinvio per legittimo impedimento fuori udienza. 

Nel caso di specie, il difensore di fiducia aveva chiesto prima dell'udienza il rinvio della stessa per legittimo impedimento. La richiesta era stata accolta, ma il rinvio era stato disposto solo in udienza.

A tale fine era stato sostituito da un collega che si era dichiarato suo sostituto processuale.

Il Tribunale aveva disposto che il provvedimento con il rinvio fosse comunicato a mezzo pec al difensore, ma la cancelleria non aveva provveduto a tale adempimento.

All'udienza successiva – cui il difensore non si presentava – veniva richiesta la sospensione del procedimento per permettere all'imputato di effettuare il pagamento del debito tributario (ex art. 13 co. 3 d.lgs. 74/2000). L'udienza veniva rinviata e anche in questo caso il Tribunale disponeva che l'ordinanza con il rinvio fosse comunicata al difensore di fiducia, circostanza che però non avveniva. 

Proponeva ricorso per Cassazione il difensore sostenendo la nullità della sentenza a causa della mancata notifica del primo e secondo provvedimento di rinvio.

La Corte ricorda un precedente a Sezioni Unite in cui era stato affermato il principio per cui: "il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo".

Tuttavia ricorda anche che vi sono arresti successivi, ancorchè a sezioni semplici, difformi e che  configurano una nullità a regime intermedio nel caso in cui la cancelleria, onerata della comunicazione, non vi provveda. 

Pur senza dare una propria soluzione rispetto al contrasto giurisprudenziale, la Corte né dà atto ai fini della sola non manifesta infondatezza della eccezione proposta. 

Dato che il ricorso non è inammissibile, ritenuta la corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione, dichiara poi il reato prescritto.

 

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