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Con la sentenza n. 6209 dello scorso 14 febbraio, la II sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di prescrizione, ha precisato il principio secondo cui "In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, c.p., all'art. 161, secondo comma, c.p., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di una donna, accusata in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita per taluni fatti commessi in Tivoli nel dicembre del 2014.
Il Tribunale di Tivoli riconosceva la responsabilità della ricorrente, condannandola alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Proponeva appello l'imputata, eccependo l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti prima della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, rilevando come nel computo del periodo utile ai fini della prescrizione doveva tenersi conto del tempo nel quale il procedimento era rimasto sospeso ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. per la irreperibilità dell'imputata, ovvero dal 19 ottobre 2018 al 14 gennaio 2021, per un totale di due anni, due mesi e venticinque giorni.
Ricorrendo in Cassazione, l'imputata censurava la decisione per violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione dei reati ascritti prima della sentenza impugnata.
Secondo la difesa della donna, pur dovendosi tenere conto della sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., tuttavia tale sospensione doveva essere calcolata nella misura di un quarto del termine ordinario di prescrizione, secondo quanto previsto dall'art. 159, comma 7, c.p.p. nella formulazione, applicabile ratione temporis perché più favorevole, antecedente alla modifica dovuta al d.lgs. 150/2022.
La Cassazione condivide le doglianze formulate.
Gli Ermellini ricordano che, in tema di prescrizione, la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all' art. 157, comma primo c.p.; tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, secondo comma, c.p. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 c.p..
Ne deriva che, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, c.p., all'art. 161, secondo comma, c.p., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia che, al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni sei, dovevano sommarsi, in primo luogo, un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p. e giorni 61 in dipendenza di un rinvio di udienza, nonché, in secondo luogo, il tempo nel quale il procedimento era rimasto sospeso ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. per la irreperibilità dell'imputata.
Erroneamente, invece, i giudici di merito, nel calcolare tale sospensione, avevano omesso di applicare l'aumento di un quarto rispetto al termine ordinario di prescrizione, come dovuto in base alle legge applicabile all'epoca nel quale la sospensione era stata disposta.
Ne risulta che, facendo applicazione dei corretti principi, i reati erano prescritti prima della sentenza impugnata, tra il novembre 2023 e il febbraio 2024).
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, con conferma le statuizioni civili.
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