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Risarcimento del terzo trasportato, SC: “E’ valida la rivalsa dell’assicurazione contro l’impresa designata dal FGVS”

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Con la decisione n. 3118 dello scorso 7 febbraio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui presupposti per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, ha ricordato che "nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. 209/2005".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, una ragazza, terza trasportata su un motociclo, riportava gravi lesioni personali a seguito di un sinistro occorso sulla A1, allorché un veicolo, invadendo la corsia opposta al suo senso di marcia, invadeva il motociclo.

La compagnia assicuratrice del motociclo riscontrava la richiesta di liquidazione del danno subito dalla ragazza ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni e, all'esito, agiva contro l' impresa designata dal FGVS, in via di rivalsa, chiedendone la condanna al pagamento della somma erogata alla danneggiata, pari ad € 1.100.000,00, oltre spese.

Il Tribunale rigettava le domande attoree, rilevando che il presupposto per l'azione di rivalsa dell'assicuratore del vettore che avesse risarcito il terzo trasportato, ex art. 141 c.d.a., era che vi fosse la un valido contratto per la RCA in capo al veicolo responsabile, mentre nella specie tanto era da escludere. 

In particolare, secondo il giudice di merito, l'azione ex art. 283, comma 5, c.d.a., nella parte in cui disciplina la rivalsa nei confronti delle imprese designate dal FVGS, deve intendersi circoscritta alla sola ipotesi di liquidazione coatta dell'assicuratore del veicolo responsabile, caso questo non ricorrente nella specie.

La Corte d'appello di Venezia confermava in toto la sentenza del giudice di prime cure.

Contro siffatta decisione, proponeva ricorso per Cassazione la compagnia assicuratrice del motociclo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, per aver la sentenza impugnata escluso che tale disposizione fosse applicabile anche all'ipotesi in cui la rivalsa fosse stata richiesta nei confronti dell'Impresa designata per il FGVS.

Secondo il ricorrente, invece, la tesi dei giudici di merito – secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'azione di rivalsa sarebbe essenziale la sussistenza di un contratto di assicurazione con il responsabile civile - frustrerebbe e determinerebbe una sostanziale ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omologhe.

La Cassazione condivide le doglianze della società ricorrente. 

 Gli Ermellini evidenziano, infatti, che – contrariamente a quanto opinato dalla Corte di Appello, nella espressione "impresa di assicurazione del responsabile civile" di cui all'art. 141 d.lgs. 209/2005 rientra anche l'impresa designata dal FGVS, ove il veicolo dello stesso responsabile sia sprovvisto di copertura assicurativa.

In particolare, la sentenza in commento ricorda come, nel caso di specie, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. 209/2005.

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.

 

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