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Inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna via pec

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 I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25986 del 7 giugno 2018 hanno stabilito in maniera categorica che il processo telematico non è ancora operativo nel processo penale,pertanto l'opposizione al decreto penale di condanna non può essere inoltrata e depositata a mezzo pec.

I Fatti

Il G.I.P. presso il Tribunale di PATTI, con propria ordinanza, dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna avanzata a mezzo P.E.C. dall'interessato.

L'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta assenza di ritualità della proposta opposizione a mezzo posta certificata poiché, in virtù del D.P.R. 68/2005, il valore legale della posta certificata è stato equiparato alla raccomandata postale.

Motivazione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dai giudici della Seconda Sezione Penale perchè infondato.

Secondo i giudici del Supremo Collegio l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, deve considerarsi inammissibile in quanto trattasi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Rv. 272095).

 Nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, manca infatti una norma che consenta l'inoltro in via telematica degli atti di parte. Ad oggi, in forza del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni in via telematica è prevista solo a carico della Cancelleria nei confronti di tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo sia nel processo civile dove sia nel processo penale. Nel processo penale tale obbligodi inoltro in via telematica concerne tutte le parti diverse dall'imputato per il quale rimangono ferme le forme di comunicazione tradizionale.

Pertanto per il procedimento penale, alla parte privata non è consentito l'uso di tale mezzo informatico per la trasmissione dei propri atti ad altre parti né per il deposito presso gli uffici, essendo l'utilizzo della posta elettronica certificata riservato, come si è visto, alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria, giudice o pubblico ministero che sia.


 In merito al tema affrontato i giudici della Seconda Sezione hanno richiamato la sentenza (Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Rv. 263900) che aveva affermato l'identico principio seppure per il caso di inammissibilità dell'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC .

I giudici della Corte hanno così concluso che " Allo stato degli atti deve quindi ritenersi che le parti private, e per esse i propri difensori, possano assumere, quanto all'utilizzo del sistema telematico, soltanto la posizione di soggetti destinatari delle comunicazioni, ma mai di soggetti agenti non essendo loro consentito, in difetto di un'esplicita norma in tal senso, effettuare comunicazioni o deposito di atti a mezzo PEC, le cui forme sono tassativamente disciplinate dal codice di procedura penale".

Pertanto, l'impugnata ordinanza, secondo i giudici della Corte non merita censura alcuna. Si allega sentenza

 

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