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È valida la cartella di pagamento notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri?

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Riferimenti normativi:Art.26 D.P.R.n.602/73 – art.16-ter D.L.n.179/2012

Focus: La notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è determinante ai fini della difesa del contribuente al quale viene imputato un debito fiscale. La notifica della cartella di pagamento può essere viziata se l'Ente di Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non utilizza la casella ufficiale di posta elettronica dell'ente notificatore. Sulla questione circa la validità o meno della cartella notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.26682/2024 del 14/10/2024.

Principi generali: La notifica a mezzo PEC è prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dall'art.16-ter del D.L.n.179/2012 convertito in Legge n.221/2012 che recita testualmente: "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto", cioè "IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni)", "Reginde", "Inipec", nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. 

Il caso: L'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato ad una società una cartella di pagamento per la riscossione di IVA ed IRES dell'anno d'imposta 2005. La società contribuente aveva impugnato il predetto atto impositivo con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. La Comissione Tributaria Provinciale adita aveva rigettato il ricorso e la società aveva impugnato la sentenza con appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Quest'ultima aveva accolto l'appello annullando la cartella di pagamento impugnata perché la stessa era stata notificata alla società, a mezzo pec, da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuto nei pubblici registri, per cui era priva di effetti giuridici. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione eccependo che il giudice di seconde cure erroneamente aveva ritenuto priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata. La notificazione, secondo quanto dedotto dall'Ente impositore, era valida in quanto, pur essendo stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, era stata eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata, per cui la riconducibilità dell'atto all'ente creditore era certa e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario. 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di provenienza in diversa composizione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15979/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione. Le Sezioni Unite hanno affermato un importante principio, cioè che <<la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. È stato precisato, inoltre, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi (indice dei domicili digitali) cui all'art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente>>. Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che <<la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario essendo pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, sia perché l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it, sia perché la casella di destinazione era attiva, in quanto si trattava di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi>>.

 

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