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La richiesta di informazioni integrative nel mandato di arresto europeo

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Con la sentenza n. 18711 depositata lo scorso 19 giugno, la Corte di Cassazione ha fissato un principio tecnico in ordine alla richiesta di informazioni e documentazione aggiuntiva nel procedimento per l'esecuzione del mandato di arresto europeo.

La Corte infatti ha precisato che non è sufficiente che la Corte di Appello disponga di acquisire documentazioni o informazioni integrative dallo Stato membro di emissione, ma è anche tenuta a verificare che l'inoltro della relativa richiesta venga eseguito con modalità tecniche tali da garantire che la stessa sia effettivamente pervenuta all'autorità giudiziaria straniera. 

L'affermazione di questo principio trae le mosse da una richiesta di mandato di arresto europeo processuale disposta dal tribunale di Praga nei confronti di un cittadino bulgaro.

La Corte di Appello aveva ritenuto di non poter decidere con la documentazione che gli era stata trasmessa con la richiesta e chiedeva documentazione e informazioni aggiuntive.

La richiesta di documentazione avveniva mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica "formalmente risultante come riferibile a quella del giudice ceco che aveva emesso il mandato di arresto Europeo", ma la Corte non aveva poi verificato che la domanda fosse stata effettivamente ricevuta e/o posta all'attenzione del giudice.

La mail della cancelleria italiana infatti aveva ricevuto solo un messaggio di "presa in carico" generato automaticamente dal server del paese straniero.

Non vi era dunque alcuna prova valida che la richiesta fosse stata effettivamente inoltrata al giudice straniero.

Da ciò consegue l'invalidità della richiesta di informazioni. Come ricorda la Corte, infatti, la trasmissione a mezzo di mezzi telematici, disciplinata dall'art. 148 bis co. 2 bis c.p.p., prevede che "L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale". Tale disposizione fa implicito rinvio alla disciplina prevista per la notificazione telematica a mezzo P.E.C. prevista dal D.L. n. 179/2012 art. 16, comma 9, lett. c-bis), convertito dalla L. n. 221 del 2012.

Tale normativa, però, non può trovare applicazione nel caso di specie poiché manca l'effettuazione di un invio a mezzo P.E.C. e non v'è indicazione dell'indirizzo del destinatario nei pubblici elenchi cui il legislatore fa riferimento in ordine alle conseguenze della mancata lettura di una P.E.C. correttamente consegnata al sistema di ricezione.

Ebbene in questo caso, non trovando applicazione la normativa nazionale sopra richiamata, ai fini della regolarità della notifica non è sufficiente l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ma occorre verificare l'effettiva visualizzazione o quanto meno l'effettivo ricevimento del messaggio da parte del destinatario. 

 

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