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Processo civile: la motivazione apparente

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Inquadramento normativo: Art. 132 c.p.c.

Il contenuto della sentenza e la motivazione apparente: La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione del giudice e ciò affinché non sussista un vizio di motivazione. In buona sostanza, la sentenza deve indicare il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, ossia deve esplicitare il quadro probatorio e contenere la disanima logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., nn. 25866/2010; 12664/2014, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 3819/2020). La mancanza di tale indicazione costituisce un vizio della sentenza per difetto di motivazione. Detto difetto sussiste anche quando la sentenza contiene una motivazione, ma questa è solo apparente. La motivazione è apparente se «pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum». In particolare, è stato precisato che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando:

  • sebbene graficamente esistente, in realtà non consente di far percepire il fondamento della decisione perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento. In tali casi, la sentenza risulta viziata perché non è possibile lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232/2016, richiamata da Cass. civ., n. 11530/2020);
  • il giudice di merito manca di indicare gli elementi da cui è conseguita la sua decisione ovvero «omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass., n. 9105/2017, richiamata da Cass. civ., n. 11530/2020);
  • si fonda su argomentazioni esposte in modo contraddittorio tanto da non consentire di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., n. 20112/2009, richiamata da Cass. civ., n. 11530/2020).

Motivazione apparente e atti dell'amministrazione: Gli atti dell'amministrazione devono contenere «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Ne consegue che la qualificazione di un immobile come "di lusso", da cui scaturisce la perdita delle agevolazioni fiscali, impone la motivazione dell'atto con cui l'amministrazione provvede in termini che esplicitano in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni. La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al destinatario di valutare l'opportunità di impugnare l'atto impositivo [...]». Se, pertanto, l'atto amministrativo contiene una motivazione apparente, richiamando i documenti, non conosciuti dal contribuente, da cui risultano i controlli effettuati, senza allegarli, detto atto sarà viziato per difetto di motivazione. Un difetto, questo, che non potrà essere sanato attraverso una successiva produzione e allegazione da parte della pubblica amministrazione dei documenti su menzionati. 

E ciò in considerazione del fatto che, la predetta integrazione si risolverebbe nell'arbitrario allungamento dei termini dell'accertamento. Affinché l'atto in questione non sia viziato nel senso sin qui espresso, occorre che esso contenga gli elementi essenziali, comprensivi dell'allegazione dei documenti richiamati in motivazione, sin dall'inizio. Solo in questo modo detto atto sarà idoneo a svolgere la funzione cui è destinato (Cass., n. 11623/2017, richiamata da Cass. civ., n. 4070/2020).

Motivazione apparente e ricorso per cassazione: L'anomalia motivazionale costituisce una violazione di legge, con l'ovvia conseguenza che essa, può costituire un vizio denunciabile in cassazione. E ciò «purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In buona sostanza, il difetto di motivazione deve consistere nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, n. 8053/2014, richiamata da Cass. civ., n. 10118/2020).

Motivazione apparente e decreto di liquidazione compenso curatore fallimentare: «Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito [..]. con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati (Cass., n. 10353/2005, richiamata da Cass. civ., n. 3871/2020), ma con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta invero il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass., n. 2210/2008, richiamata da Cass. civ., n. 3871/2020), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione» (Cass.. nn. 19053/2017; 16856/2017; 31776/2018, richiamate da Cass. civ., n. 3871/2020). 

 

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