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Avvocato extra districtum: non serve il domiciliatario se si indica l’indirizzo PEC

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Con la decisione n. 32601, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un ricorso presentato tre mesi dopo la notifica, effettuata in cancelleria, della sentenza della Corte di Appello, ha ritenuto che siffatta notificazione fosse inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione posto che, qualora l'avvocato extra districtum indichi la PEC, tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quell'indirizzo e non in Cancelleria.

Si è, pertanto, statuito che "la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di Cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso presentato da un lavoratore che – nel richiedere il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto – ricorreva in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello dell'Aquila dichiarava inammissibile il ricorso presentato, per essere già decorso del termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria.

Con controricorso resisteva l'Inps che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in Cassazione, per essere lo stesso stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla data di intervenuta notifica della sentenza di secondo grado presso la Cancelleria della Corte di Appello. 

 Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il ricorrente evidenziava che, entrambi gli avvocati costituiti, nella memoria di costituzione in appello, avevano indicato il loro indirizzo PEC sicché la notifica della sentenza di appello, effettuata in cancelleria, doveva ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve di decadenza per essere stato indicato, da entrambi gli avvocati, l'indirizzo PEC.

L'Istituto previdenziale, dal suo canto, sosteneva, ai sensi dell'art. 82 del RD n. 34/1937, la legittimità della notificazione della sentenza, eseguita mediante deposito in Cancelleria: essendosi i difensori del ricorrente domiciliati, per il gravame, in una circoscrizione del Tribunale di Avezzano, nel cui ambito territoriale non ricadeva la sede della Corte territoriale, era logico ritenere che l'appellato dovesse considerarsi domiciliato, ex lege, nella cancelleria della Corte.

La Cassazione non condivide l'eccezione sollevata dall'INPS.

Gli Ermellini ricordano come l'art. 82 del RD n. 34/1937 – che impone agli avvocati extra districtum di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, pena l'effettuazione delle comunicazioni e delle notificazioni in cancelleria - trova applicazione ogni qual volta l'attività forense sia esercitata fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d'Appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'Ordine di un Tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima.

Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore della novella agli artt. 125 e 366 c.p.c., esigenze di coerenza sistematica portano a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del citato art. 82 del RD n. 34/1937, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di Cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Gli Ermellini ribadiscono quindi che se l'avvocato extra districtum ha indicato la PEC, allora tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quell'indirizzo e non in Cancelleria. Discorso diverso vale, invece, qualora il difensore, in aggiunta all'indicazione della PEC, effettui l'elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale: in tal caso, la volontaria elezione di domicilio prevale sulla PEC perché frutto di una scelta volontaria del difensore.

Tanto chiarito in pungo di diritto, la pronuncia in commento evidenzia come, nel caso di specie la notifica della sentenza, agli effetti del decorso del termine breve d'impugnazione, avrebbe dovuto essere effettuata mediante la PEC indicata dal difensore e non, invece, presso la cancelleria del giudice adito con la conseguenza che, per l'inidoneità della notificazione della sentenza gravata, non è decorso il termine d'impugnazione.

Il ricorso in Cassazione viene quindi dichiarato ammissibile. 

 

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