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Docente ed alunna intrattengono relazione sentimentale? Il professore commette un grave illecito disciplinare.

docente-alunno

 Il docente di un istituto superiore intrattiene dal mese di ottobre dell'anno 2016 al mese di marzo dell'anno 2017, una relazione sentimentale con una sua alunna minorenne.

La relazione prosegue tra alti e bassi, si interrompe per un periodo a seguito di un colloquio avuto con la madre venuta a conoscenza della relazione tra il docente e la propria figlia, per poi riprendere.

Il professore viene licenziato e destituito impedendogli in tal modo di poter ancora lavorare con la pubblica amministrazione.

Difatti, se dal punto di vista penale non costituisce reato avere avuto rapporti sessuali con la ragazza che aveva superato i 15 anni di età, dal punto di vista lavorativo costituisce invece un illecito disciplinare.

Ed infatti, dal punto di vista processuale in appello viene confermata la decisione presa dal giudice di primo grado.

Difatti, non ha alcuna importanza per il collegio che l'allieva nel frattempo sia diventata maggiorenne, che la reazione sia nata per un interessamento di questa che dichiarava di essere innamorata del professore, né che i genitori della ragazza fossero a conoscenza della relazione.

 Il docente avrebbe dovuto mantenere il proprio ruolo da educatore che impone un doveroso distacco, quindi, una relazione tanto più con una minorenne propria allieva, è contraria ai doveri ed alle responsabilità assunte e ciò mette in luce una incapacità del soggetto di distinguere la sfera personale da quella lavorativa.

Il disvalore di tale condotta incrina irrimediabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere con la pubblica amministrazione che quindi allontana il professore.

Il docente contesta la sanzione della destituzione in relazione ai fatti, sulla base di tutta una serie di affermazioni.

Innanzitutto, l'assenza di ulteriori e precedenti addebiti disciplinari ed ancora, la condotta tenuta durante tutto il procedimento.

Si tenta anche di sottolineare il fatto che la Corte non ha indicato delle ragioni per cui il professore non è più idoneo ad insegnare o a una diversa funzione.

Ed ancora, secondo il docente il contratto collettivo prevede la destituzione in caso di comportamenti o molestie sessuali, ipotesi diversa da quella di specie.

La questione giunge anche in Cassazione che, con la sentenza n. 30955/2022, conferma la decisione assunta dai giudici in primo e secondo grado.

Nel rigettare il ricorso, che gli Ermellini ritengono del tutto infondato, viene posto di nuovo l'accento sulla gravità della condotta del docente.

L'illecito commesso dal professore è stato qualificato e individuato correttamente dalla Corte perché non si può scindere il ruolo di educatore dalla funzione educativa esercitata.

 Le azioni svolte hanno violato i doveri assunti in relazione al lavoro esercitato.

Si sottolinea ancora una volta, la giovane età della ragazza, la durata del rapporto e l'avvenuta consumazione di rapporti sessuali, indice di una volontà chiara del docente.

Molto rigido l'orientamento della Corte che afferma che "il disvalore della condotta emerge soprattutto se si considera il ruolo di responsabilità e la funzione educativa a lui assegnati".

Gli studenti affidati, hanno un'età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale.

Nella scuola il docente deve relazionarsi con gli studenti con la maturità di un soggetto adulto e svolgere un fondamentale ruolo educativo.

Quindi, secondo la Cassazione "instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un'alunna, tanto più se minorenne, vuol dire venire meno ai propri doveri e responsabilità".

Il docente manifesta così un'incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo ad uniformarsi nei comportamenti ad un coetaneo dei propri allievi.

La conseguenza di tale immaturità è la ricaduta sul rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica pregiudicandolo in modo irreparabile.

Non importa che la relazione non venga resa evidente a scuola, che si consumi fuori dagli orari scolastici, che il docente sia stato imparziale nelle valutazioni.

La condotta tenuta è comunque inscindibile dal ruolo di docente e dai compiti formativi ed educativi a lui affidati.

 

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