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Il dubbio è stato momentaneamente sciolto; anche se lo scorso dicembre il Consiglio Ue ha consentito al Legislatore italico di estendere l'obbligo di emettere la fattura elettronica anche agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della direttiva n. 2006/112/Ce - minimi e forfettari -, allo stato attuale nessun obbligo è stato introdotto.
Infatti, né il decreto Fisco-lavoro – D.L. n. 146/2021 -, né la Legge di Bilancio 2022 - L. n. 234/2021 - e neppure il decreto Milleproroghe – D.L. n. 228/2021 - hanno modificato le regole esistenti, sospendendo di fatto l'attuazione all'autorizzazione concessa dal Consiglio Ue; l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale non sono tenuti all'emissione di e-fattura mediante il Sistema di Interscambio i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario, è dunque ancora vigente e operativa.
È però ragionevole prevedere l'attuazione dell'obbligo entro la fine dell'anno; è infatti presumibile che l'introduzione dell'obbligo avvenga in tempi relativamente brevi, pur nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto del contribuente, il quale statuisce che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti" (art. 3 della L. 212/2000).
Nell'attesa dell'introduzione dell'obbligo si suggerisce, agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, di emettere e-fattura mediante S.d.I. in via facoltativa, così da adeguare tempestivamente le procedure amministrative ed essere pronti al momento in cui l'obbligo verrà introdotto. Si tratta questa, di una scelta già adottata, in particolare da coloro che operano con soggetti di medio-grandi dimensioni, i quali possono meglio gestire contabilmente il documento elettronico ricevuto dal fornitore rispetto a quanto avverrebbe con quello cartaceo. Oltretutto, non dimentichiamo, che già adesso forfetari e soggetti in regime di vantaggio sono già tenuti a emettere obbligatoriamente fatture in formato elettronico per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L'adeguamento volontario all'emissione della fattura elettronica da parte di minimi e forfetari potrebbe inoltre comportare un ulteriore vantaggio: infatti, qualora questi contribuenti garantiscano la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi giusto art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015.
Per iniziare ad emettere in formato elettronico le proprie fatture, i soggetti passivi possono fruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che consentono la predisposizione e la trasmissione del documento, nonché del servizio di conservazione gratuita gestito dell'Agenzia stessa.
Occorre tuttavia, porre attenzione ad alcuni casi particolari in cui la fattura non potrà essere emessa in formato elettronico: si tratta del caso in cui i contribuenti effettuano prestazioni sanitarie in ambito B2C. Il divieto di emissione di e-fatture da parte dei soggetti tenuti all'invio del Sistema Tessera Sanitaria è infatti stato prorogato dal decreto - Fisco-lavoro - relativamente a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Meditate contribuenti, meditate.
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