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Gratuito patrocinio. Condizioni per l'ammissibilità, revoca e legittimazione all'opposizione

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 Inquadramento normativo: art.24 Cost., art.74 e ss., artt.112 e ss. D.P.R. n.115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia)

In attuazione del diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost., a norma del quale "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" (comma 1) e "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" (comma 3), l'art.74 DPR 115/2022 assicura "il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate."

Reddito imponibile ai fini dell'ammissibilità. L'istituto del gratuito patrocinio è soggetto alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art.76 DPR 115/2002, per cui "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68" (comma 1). Nel caso in cui l'interessato sia convivente con il coniuge o con altri familiari, il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante (art.76 comma 2); tuttavia si tiene conto del solo reddito personale a) quando oggetto della causa sono i diritti della personalità e b) nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (comma 4).

Condizioni di ammissibilità nei giudizi di separazione. Sul punto la Corte di Cassazione, ha precisato che nei procedimenti di separazione, anche consensuale ex art. 711 c.p.c., ai fini dell'applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente. Ciò in quanto la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, non comporta l'assenza di interessi configgenti (Corte di Cassazione n. 20545/2020).

 Rilevanza del reddito di cittadinanza. Ai sensi del comma 3 del suddetto art.76, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. A questo proposito con risposta ad interpello n.31/2022 del 19/01/2022 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio pertanto è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza (...)" consistendo tale beneficio in un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari e riconosciuto "ai nuclei familiari", al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge.

Decreto di revoca. Gli artt.112 e ss. del D.P.R disciplinano la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio che deve essere disposta dal magistrato con decreto motivato: a) se l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'art.94 comma 3 non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito richieste (art.112 comma 1).

Revoca per variazione occasionale dei limiti di reddito. In particolare la Suprema Corte ha precisato che l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche nel caso in cui tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio (Cassazione civile, ordinanza 9727/2022).

  Legittimazione all'opposizione alla revoca. La Corte di Cassazione ha affermato che la legittimazione a presentare opposizione al decreto di revoca è riconoscibile al solo interessato, ossia alla parte cui beneficio sia stato concesso e successivamente revocato. Infatti secondo il costante orientamento giurisprudenziale "una volta intervenuta la revoca del provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato." (cfr. Cass.21997/2018). Deve escludersi quindi che il difensore possa proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo la legittimazione del difensore in proprio limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi, ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, n. 21997/2018; Cass. Civ., n. 1539/2015). Ciò anche in considerazione della circostanza che in caso di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, il pregiudizio si verifica solo in capo alla parte beneficiata e non al difensore, il quale può chiedere al suo assistito il compenso in caso di revoca (Cassazione ordinanza n.21438/2022 del 06/07/2022).

 

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