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Concorso DSGA e mobilità interprovinciale. Si ha diritto al trasferimento se in possesso dei requisiti di cui alla legge 104?

scuola

 L'articolo 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 stabilisce che i vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Tale norma non è derogabile dai contratti collettivi di lavoro.

Eppur vero che, tale disposizione, si scontra però con altri importanti principi, connessi alla tutela dei lavoratori con disabilità ed il tribunale si è pertanto espresso in alcune ipotesi particolari che necessitano di una tutela diversa.

Si tratta di quelle ipotesi in cui il lavoratore rientra nelle categorie previste dalla legge 104 e cioè la persona handicappata maggiorenne, in situazione di gravità, che, in sede di trasferimento a domanda, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può neanche essere trasferita in un'altra sede senza il suo consenso.

La tutela del lavoratore con handicap grave, costituisce infatti un diritto fondamentale del nostro ordinamento sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e dal principio europeo previsto dall'articolo 26 della Carta Diritti Fondamentali UE.

Si tratta di coloro che presentano un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il nostro ordinamento ha perciò dettato una protezione speciale al lavoratore con disabilità , che deriva da norme sia interne che europee e che prevedono una deroga al vincolo di cui all'articolo 35 comma 5 bis d.lgs 165/2001.

 Alla luce di quanto detto sopra, è così accaduto che una vincitrice di concorso DSGA di cui al DDG 2015/2018 presentò ricorso, poi vinto, avendo i requisiti di cui all'articolo 21 legge 104/1992.

Quest'ultima assegnata presso una determinata provincia nell'anno scolastico 2021/2022, l'anno successivo presenta domanda di mobilità interprovinciale.

Il Ministero dell'istruzione rigetta la domanda di mobilità, in quanto la lavoratrice risultava soggetta al vincolo quinquennale di cui all'articolo 35, d.lgs. 2001.

La ricorrente contesta e chiede di accertare il suo diritto a partecipare alla procedura di mobilità dei DSGA previo riconoscimento della precedenza prevista ex art. 21 della Legge 104/92 e conseguentemente assegnarla ad un'altra provincia al posto di quella in cui è titolare.

Per l'accoglimento della domanda occorre quindi verificare se :

  • 1)il lavoratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 legge 104/92 ha diritto a partecipare alle procedure di mobilità interprovinciale in deroga al vincolo di cui all'art. 35;
  • 2)verificare se tali requisiti fossero presenti al momento della presentazione della domanda di mobilità;
  • 3)infine verificare il diritto al trasferimento nella provincia richiesta.

 Per il Ministero dell'istruzione la domanda di mobilità non doveva essere accolta in quanto nell'anno 2020/2021, primo anno di lavoro, risultava ancora soggetta al vincolo.

Il Tribunale ha però riconosciuto alla lavoratrice il suo diritto a chiedere il trasferimento.

Occorre anche specificare che, il Tribunale di Biella con la sentenza 15/07/2022 precisa che sono legittimati a partecipare alle procedure di mobilità interprovinciale in deroga al vincolo di cui all'articolo 35, comma 5 bis d.lgs 165/2001 che impedisce di chiedere tale trasferimento per almeno i primi cinque , non solo i DSGA ma tutto il personale scolastico, come precisato dal d.lgs 297/1194, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

L'articolo 601 afferma che gli articoli 21 e 33 legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 riguardante l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano a tutto il personale del testo unico.

Anche il tribunale di Verbania sezione lavoro, si era pronunciato ancor prima del tribunale di Biella nello stesso senso, con le ordinanze RG 214/2020 e RG 139/2021 e sentenza RG 10/2022 stabilendo che, deve riconoscersi al lavoratore che versi nelle ipotesi indicate il diritto a partecipare alle procedure di mobilità interprovinciale in deroga al vincolo di permanenza quinquennale.

 

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