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Il provvedimento del giudice dell’esecuzione è reclamabile ai sensi dell’art.669 terdecies c.p.c.?

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 Con Ordinanza n.6929/2022 del 02/03/2022 la Corte di Cassazione VI Sezione Civile ha affrontato il tema della reclamabilità del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emanato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.55 del D.lgs.n.159/2011 ed ha affermato che sebbene questo provvedimento sia privo di natura cautelare, esso costituisce pur sempre un atto del giudice diretto a regolare il processo esecutivo, per cui è soggetto solo all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.617 c.p.c. (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

I fatti di causa

La società creditrice ha agito in via esecutiva nei confronti del resistente, eseguendo pignoramento presso terzi. Il terzo ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo e, successivamente, il giudice dell'esecuzione ha emanato provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.55 del D.lgs.n.159 del 2011.

Il legale rappresentante pro tempore della società creditrice ha proposto reclamo ai sensi dell'art.669terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del suddetto reclamo ritenendo che, poiché il provvedimento reclamato non ha natura cautelare, esso non è reclamabile, ma è suscettibile esclusivamente di impugnazione per mezzo dello strumento del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art.42 c.p.c. 

 Conseguentemente la società creditrice ha proposto ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità adducendo che il provvedimento del giudice dell'esecuzione deve ritenersi reclamabile ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.c., in quanto avente ad oggetto la sospensione del processo esecutivo.

La resistente ha proposto controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva l'altro intimato.

La questione è così giunta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali hanno disposto la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt.375, 376 e 380 bis c.p.c., ritenendo che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La decisione della Corte di Cassazione

A proposito dell'ammissibilità del reclamo, i giudici di legittimità hanno ricordato il proprio costante indirizzo secondo il quale i provvedimenti emessi dal collegio a definizione del reclamo di cui all'art.669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili e, in particolare, non sono mai suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.

La non impugnabilità riguarda il reclamo relativo:

  • sia i provvedimenti cautelari sulle istanze di sospensione ovvero provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt.624 e/o 618 c.p.c. (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27072/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 25411/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 743/2016Sez. 3, Ordinanza n. 14249/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18111/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27069/2021);
  • sia i provvedimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocratico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nullità, l'inesistenza o l'assoluta abnormità (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1245/2004; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4904/2015; Sez. 1, Sentenza n. 14140/2011; Sez. 2, Ordinanza n. 20954/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12229/2018). 

 Inoltre la Suprema Corte ha evidenziato che il provvedimento di sospensione del processo esecutivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.55 D.lgs. n.159/2011 è un atto privo di natura cautelare quindi effettivamente non reclamabile ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.c.

Tuttavia a parere della Suprema Corte, il tribunale ha errato nel ritenere che il provvedimento del giudice dell'esecuzione sarebbe impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art.42 c.p.c. Ciò in quanto il suddetto provvedimento costituisce pur sempre un atto del giudice diretto a regolare il processo esecutivo, con la conseguenza che esso deve in realtà ritenersi soggetto esclusivamente al mezzo di impugnazione generale tipico per la contestazione della regolarità degli atti esecutivi e, in particolare, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cioè l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.617 c.p.c.

Alla luce delle suesposte considerazioni e rilevato che il provvedimento impugnato non è suscettibile di ricorso per cassazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso inammissibile ed hanno condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente.

Senonché rilevando la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 (quali: il rigetto, la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), ha condannato il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 

 

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