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Il rimborso dei prestiti può aspettare

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La conversione del Decreto Legge n. 228/2021, e precisamente l'art. 3 comma 4-bis ha modificato i commi 55 e 57 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 – prevedendo la proroga fino al 31.12.2022, di diverse coperture previste dalla legislazione emergenziale relativa al Fondo di Garanzia delle PMI.

La Legge n. 234/2021 aveva introdotto un regime "intermedio", ispirato al progressivo ripristino dell'operatività ordinaria del Fondo, in cui:

  • l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, con ammissione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione;
  • i finanziamenti per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti a soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello sono garantiti nella misura massima del 60% dell'importo.
  • Adesso, il testo definitivo della Legge di conversione del Decreto Legge n. 228/2021 prevede, invece, che, fino al 31.12.2022, la garanzia operi:

  • per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2; per la riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante;
  • per esigenze connesse al sostegno agli investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.

  • Inoltre, l'art. 3 co. 4-ter dello stesso Decreto 228/2021 convertito ha introdotto la lettera m-ter) all'art. 13 co. 1 del D.L. n. 23/2020, disponendo che, per i finanziamenti fino a 30.000,00 euro, il termine inziale di rimborso del capitale che cade nel 2022 possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali; altri 6 mesi in più dunque prima di iniziare a rimborsare i prestiti fino a 30.000 euro.

    Dunque raccolta dal Governo e dal Legislatore la richiesta che banche, associazioni di imprese e politici gli hanno accoratamente rivolto: confermare le misure di sostegno alle aziende previste dal decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 e dal decreto Liquidità dell'8 aprile 2020, emanati in pieno lockdown; tanto più che la pandemia non è terminata e che l'aumento del numero dei contagi e le relative quarantene minacciano la fragile ripresa economica.

    Sono almeno 25 i miliardi erogati ad aziende che non sono in grado di riprendere i pagamenti e una somma simile, 27 miliardi, risulta al Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale: si tratta di moratorie avanzate da imprese che prima hanno chiesto i prestiti garantiti e poi hanno fatto la moratoria perché non riuscivano a pagare nemmeno le rate di pre-ammortamento, composte solo da interessi, e molto inferiori, a quelle che includono la quota capitale, che dovranno rimborsare da quest'anno. Senza approvazione della misura sopra descritta era forte il rischio che, in caso di mancato rimborso dei prestiti garantiti e in moratoria, tutti i crediti erogati alle aziende in difficoltà, compresi quelli bancari non garantiti, vadano subito considerati sofferenze e scatenino un'ondata di chiusure velocizzate dalle nuove regole Ue. In tal modo si sarebbe generato un violento credit crunch con un effetto mazzata su un sistema produttivo già alle prese con le difficoltà della quarta ondata della pandemia e boccheggiante per la necessità di dover fare i conti con i rincari monstre di materie prime ed energia.

    Meditate contribuenti, meditate.

     

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