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Con la sentenza n. 1419 dello scorso 15 ottobre, il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha confermato l'illegittimità di un provvedimento con cui si era disposta la decadenza del titolo edilizio perché non era stata presentata una formale istanza di proroga del permesso di costruire entro il termine previsto di ultimazione dei lavori.
Valorizzando la circostanza per cui, durante il termine previsto di ultimazione dei lavori, quell'immobile era stato oggetto di sequestro penale, poi revocato, il Tar ha precisato che "il sequestro penale di un immobile a carico del proprietario ed il conseguente spossessamento di quest'ultimo dalla disponibilità giuridico-materiale del bene rappresentano circostanze assolutamente impeditive ai fini della presentazione di un'istanza di proroga ad opera del proprietario, per temporaneo difetto di legittimazione attiva; inoltre, a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno disponeva il sequestro preventivo di un immobile, ritenuto "in buona parte costruito".
Dopo la condanna in primo grado, il processo penale si concludeva in secondo grado con sentenza definitiva di non luogo a procedere per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione e ordine di procedere al dissequestro dell'immobile.
All'esito di una procedura esecutiva civile, una società - non coinvolta nella vicenda penale - si aggiudicava l'immobile e, a seguito di regolare decreto di trasferimento, chiedeva al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al permesso per costruire.
Il Comune negava la proroga e la società proprietaria dell'immobile, a seguito di ricorso al Tar Campania, otteneva l'annullamento di quel provvedimento di diniego, sul presupposto che il termine d'ultimazione dei lavori era stato interrotto per factum principis.
In esecuzione di detta decisione, il Comune comunicava l'avvio del procedimento di decadenza del titolo edilizio, con contestuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga; al termine del procedimento adottava un atto amministrativo con cui disponeva la decadenza del titolo edilizio perché non era stata presentata una formale istanza di proroga del permesso di costruire entro il termine previsto di ultimazione dei lavori.
Ricorrendo al Tar, la società proprietaria rilevava come il provvedimento di decadenza fosse illegittimo perché non teneva in debito conto il dato per cui non era stato possibile terminare i lavori nel termine originariamente previsto per l'intervenuta adozione di un provvedimento giudiziale di sequestro preventivo.
Il Tar condivide la posizione della ricorrente.
Il collegio ricorda che il sequestro penale di un cantiere determina una causa automatica sospensione del termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire.
Più nel dettaglio, il sequestro penale di un immobile a carico del proprietario ed il conseguente spossessamento di quest'ultimo dalla disponibilità giuridico-materiale del bene rappresentano circostanze assolutamente impeditive ai fini della presentazione di un'istanza di proroga ad opera del proprietario, per temporaneo difetto di legittimazione attiva; inoltre, a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar evidenzia come la pronuncia di decadenza per la mancata presentazione di una formale istanza di proroga del permesso di costruire entro il termine previsto di ultimazione dei lavori sia viziata perché non considera in alcun modo il factum principis rilevato nel giudicato penale.
Difatti, in presenza del sequestro penale dell'immobile a carico della società precedente proprietaria ed il conseguente spossessamento di quest'ultima dalla disponibilità giuridico-materiale del bene, non era assolutamente possibile, per la proprietaria stessa, presentare un'istanza di proroga, né i lavori potevano proseguire senza incorrere in responsabilità penali.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese stante la particolarità della vicenda.
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