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Mediazione civile, gratuito patrocinio, compenso avvocato ed esenzione dal contributo unificato

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Inquadramento normativo: Artt. 9, 10, 74, 75 D.P.R. n. 115/2012; Art. 17, comma 5 bis, D.L.gs n. 28/2010.

Il patrocinio a spese dello Stato e la mediazione: Nel nostro ordinamento al cittadino non abbiente è assicurato il patrocinio a spese dello Stato:

  • nel processo penale per la sua difesa se indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato, ove intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
  • nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la sua difesa quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. Con particolare riferimento agli affari di volontaria giurisdizione, «l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore, non solo quindi quando la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nei casi in cui essa dipenda dalla scelta dell'interessato, sul presupposto [...] che anche nei procedimenti in cui tale assistenza non è dichiarata obbligatoria dalla legge l'interessato può comunque farsi assistere da un avvocato. E ciò in considerazione del fatto che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, in adempimento del disposto di cui all'art. 24 Cost., comma 3, è diretto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari. 

    Posizione di parità che si sostanzia, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, anche nell'esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti» (Cass. civ., n. 15175/2019).

«L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».

Con riferimento alla mediazione, se questa è condizione di procedibilità della domanda, nel caso di in cui una delle parti si trova nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità. In tali ipotesi, tuttavia, detta parte «è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

Liquidazione del compenso dell'avvocato per l'assistenza del cliente non abbiente nella fase di mediazione: «L'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esplicantesi fuori del processo» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 9529/2013). 

Questa esclusione si estende anche all'attività svolta dal legale durante la fase di mediazione. Con la conseguenza che non è liquidabile all'avvocato il relativo compenso a spese dello Stato; compenso, questo, che che resta a carico del cliente. Tuttavia, occorre precisare che ove la fase di mediazione è seguita dalla proposizione dell'azione giudiziaria, la relativa attività dell'avvocato va ricompresa in questa azione anche ai fini della liquidazione del compenso a carico dello Stato (Cass. Sez. unite, n. 9529/13, richiamata da Cass. civ., n. 18123/2020).

La mediazione e l'esenzione dal contributo unificato: E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario. Esistono, però, cause di esenzione dal contributo. «La ratio delle esenzioni è orientata a un criterio di meritevolezza, in funzione di finalità di solidarietà sociale, connesse alla protezione di diritti strettamente personali». Tuttavia detto criterio non viene applicato, tenendo conto della sola qualità del soggetto che agisce in giudizio, perché in tale caso l'applicazione dello stesso risulterebbe «distonica rispetto alla tecnica utilizzata dal legislatore nella previsione delle ipotesi di esenzione, la quale procede attraverso l'individuazione dell'oggetto dei giudizi nei quali gli atti sono posti in essere, in base al criterio della particolare meritevolezza delle situazioni soggettive» (Corte Cost. n. 91/2015 in narrativa, richiamata da Cass. n. 16507/2020). Proprio in virtù di tale tecnica, tra i procedimenti interessati dall'esenzione dal pagamento del contributo unificato, è stato individuato anche quello di mediazione civile (Cass. n. 16507/2020). 

 

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