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Diritto allo scorrimento delle graduatorie. La giurisdizione spetta al giudice ordinario?

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Con ordinanza n.22569 del 19/07/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della giurisdizione nel caso in cui la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale abbia ad oggetto la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria, al fine di stabilire se essa spetti al giudice ordinario piuttosto che al giudice amministrativo.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite.

I fatti di causa

Il ricorrente, vincitore del concorso per il reclutamento di personale docente, è stato assegnato ad un istituto scolastico presso la sede indicata come seconda scelta, per l'indisponibilità dei posti nella provincia di prima preferenza, i quali sono stati assegnati a docenti collocatisi in posizione superiore alla sua. È accaduto che la docente classificatasi in posizione immediatamente precedente a quella del ricorrente, ha rinunciato alla stipulazione del contratto di lavoro lasciando vacante il posto assegnatole, il quale, a seguito di tale rinuncia, non è stato assegnato al ricorrente, ma è stato inserito dall'amministrazione scolastica tra le sedi disponibili per la procedura di nomine in ruolo da procedure concorsuali per surroga.

Conseguentemente il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo lo scorrimento della graduatoria e l'assegnazione in suo favore del posto lasciato vacante. Il Tribunale ha rigettato il ricorso per insussistenza del fumus bonis iurism e a seguito di reclamo da parte del ricorrente, il Tribunale, rilevando che la procedura di scorrimento non è stata correttamente seguita dall'amministrazione scolastica, che avrebbe invece dovuto rettificare il provvedimento di assunzione e il contratto di lavoro con il ricorrente, ha declinato la giurisdizione in favore del Tar. 

Tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi al Tar, quest'ultimo ha sollevato conflitto di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, ritenendo che l'oggetto della controversia concerna il potere datoriale di attribuzione delle sedi di servizio a soggetti dipendenti, attraverso la rimodulazione della scelta delle sedi di servizio da attribuire ai vincitori del concorso.

La decisione delle Sezioni Unite

I giudici di legittimità hanno rilevato che nel caso di specie la domanda del ricorrente ha ad oggetto il suo diritto all'assegnazione, anziché della sede scolastica indicata come seconda preferenza, di quella indicata come prima preferenza, che è stata inizialmente attribuita ad una candidata che occupa una migliore posizione in graduatoria, che, rinunciando al posto, l'ha reso vacante.

Ne consegue, a parere dei giudici di legittimità, che la causa petendi della domanda riguarda la modulazione temporale dello scorrimento della graduatoria utilizzata per la copertura dei posti disponibili in base alla classificazione degli idonei e nel rispetto del loro ordine di posizione, nonché per effetto di un evento successivo alla conclusione dell'iter procedimentale di assegnazione ai vincitori idonei utilmente collocati, ossia la rinuncia da parte di un docente all'assegnazione del posto.

A questo proposito le Sezioni Unite hanno ricordato il proprio orientamento secondo il quale "la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione", il quale "sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace; tale decisione della amministrazione, una volta assunta, vincola dunque l'amministrazione a darvi corso" (Cass. Sez. lav. 2 novembre 2017, n. 26104, Cass. s.u. 15 febbraio 2022, n. 4870).

Quanto alla giurisdizione, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è nel senso che "in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo 'scorrimento' della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il 'diritto all'assunzione'". Diversamente la giurisdizione apparterrebbe al giudice amministrativo qualora la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione consegua alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (Cass., Sez. Un., 12 agosto 2021, n. 22746).

Pertanto, la Suprema corte ha affermato che nel caso di specie l'oggetto della domanda consiste "nella contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio (...) e pertanto in una pretesa riguardante il diritto all'assunzione, radicante la giurisdizione del giudice ordinario".

Per questi motivi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. 

 

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