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Compensazione delle spese e gravi ragioni.

accordo

 Il proprietario di un terreno su cui è edificata la propria abitazione in un'area con servizi tra cui il sistema di raccolta delle acque meteoriche e bianche per le abitazioni della zona, presenta ricorso contro alcuni soggetti che avevano chiuso un tubo di scarico. Per tale ragione, l'attore chiedendo la tutela del possesso ne contestava la turbativa.

I convenuti si costituivano affermando di avere ripristinato l'apertura del tubo e contestando l'utilità del possesso rivendicato, quindi, il rigetto della domanda.

In sede cautelare venute meno le ragioni della stessa, il giudice con ordinanza propone alle parti di definire la controversia ex art. 185 bis c.p.c., con compensazione delle spese.

Nella decisione dà atto che le parti concordano nel riconoscere che il tubo era stato liberato, tuttavia restavano contestazioni sulla data in cui ciò era avvenuto, ragione per la quale l'attore rifiutava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e di conseguenza non consentendo di decidere la controversia.

 Il tribunale rigettava pertanto per mancata adesione alla proposta della parte attrice, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Il giudice innanzitutto riepiloga la normativa in materia.

L'art. 185 bis c.p.c. , attribuisce al giudice uno strumento deflattivo attraverso cui formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio.

L'art. 91 c.p.c., stabilisce che, quando le valutazioni operate in sede di 185 bis c.p.c. sono sostanzialmente confermate in sentenza, è prevista una sanzione a carico della parte che senza giustificato motivo ha rifiutato la proposta.

Ma "il giustificato motivo rilevante ex art. 91 c.p.c. deve essere valutato alla luce dell'art. 100 c.p.c., osservato che qualsiasi domanda svolta nel processo civile deve trovare il proprio fondamento nella permanenza di un interesse concreto e attuale".

La mancanza di un giustificato motivo che legittima la sanzione ex art. 91 c.p.c. a carico della parte che rifiuta la proposta di conciliazione formulata dal giudice va valutata alla luce dell'art. 100 c.p.c. 

 Questo è quanto si ricava dalla sentenza n. 96/2024 del tribunale di Isernia chiamato a decidere sulla turbativa nel possesso.

Nel caso di specie, l'attore ha rifiutato la proposta perché parte convenuta non ha riconosciuto di aver rimosso l'otturazione del tubo in una determinata data.

Però, secondo il giudice la richiesta di una affermazione di principio non può trovare accoglienza nel processo civile, essendo priva di un contenuto utile.

Da qui, la conferma dell'ordinanza cautelare che, preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha onerato parte attrice delle spese di lite a cui ha dato luogo con la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Relativamente alle spese, il giudice afferma che secondo l'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, è noto che altre analoghe gravi ragioni consentono al giudice la compensazione delle spese.

Nella fattispecie, conclude il tribunale, occorre evidenziare che agli atti è presente la prova della permanenza dell'otturazione al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, come pure è provato che lo scarico era stato originariamente chiuso dal resistente. Solo nella fase di merito si è raggiunta la prova del fatto che il resistente aveva riaperto lo scarico.

Ne deriva, quindi, la sussistenza dei motivi per l'integrale compensazione delle spese per la presente fase di giudizio.

 

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