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Bollette luce, acqua e gas: entro quanto tempo il fornitore può esigere il pagamento?

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Inquadramento normativo: Articoli 2934, 2935, 2943, 2945, 2946 e 2948 del codice civile; Legge n. 205/2017; Deliberazioni Arera del 13/11/2018, n. 569/2018/R/com del 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com; 11 aprile, 264/2018/R/com,; deliberazioni ARG/com 104/10 (Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali) (di seguito: Codice di condotta commerciale); ARG/gas/99/11.

La prescrizione in generale: Ogni diritto (e quindi anche il diritto di credito) si estingue quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo stabilito dalla legge. In questi casi si parla di estinzione per prescrizione. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Durata del termine di prescrizione: I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo che la legge non stabilisca diversamente.

Prescrizione breve e fatture energia elettrica, gas e acqua: L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per le forniture di elettricità, gas e acqua ha natura periodica, ossia sorge a intervalli di tempo regolari. La legge di bilancio del 2018 ha stabilito che per questo tipo di le forniture, il diritto a chiedere il corrispettivo da parte del fornitore si prescrive in due anni. Prima di tale legge il termine era di cinque anni e ciò in virtù di quanto stabilito dal codice civile, secondo cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Decorrenza del termine di prescrizione e interruzione: La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È possibile interrompere il termine di prescrizione con un atto che equivale a costituire in mora il debitore. In tali casi, inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

Focus: Stante la natura periodica dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per le forniture di elettricità, gas e acqua, il relativo diritto di credito per ciascun corrispettivo periodicamente dovuto al fornitore è soggetto a una propria prescrizione biennale. Ne consegue che i crediti scaduti, per decorso del termine di due anni, non potranno essere cumulati con quelli non ancora scaduti, né potranno essere più esigibili (Cass. civ. Sez. Unite, n. 3162/2011).

Richiesta oltre il termine di due anni: Se il fornitore chiede il suo corrispettivo oltre il termine di prescrizione stabilito in due anni, bisogna distinguere due ipotesi, ossia se il ritardo è imputabile al fornitore o al cliente.

Nella prima ipotesi, il fornitore deve predisporre:

  • un avviso, riportato sulla busta della fattura o nell'oggetto dell'email, in cui informa il cliente della richiesta di importi oltre il termine in questione;
  • un avviso in cui informa il cliente degli aspetti normativi della prescrizione biennale e della possibilità di non pagare tali importi;
  • un modulo da allegare alla fattura che il cliente potrà compilare qualora manifesti la volontà di eccepire la prescrizione e, quindi, di non pagare.

Nella seconda ipotesi, il fornitore deve predisporre:

  • un avviso, riportato sulla busta della fattura o nell'oggetto dell'email, in cui informa il cliente della richiesta di importi oltre il termine in questione;
  • un avviso che informa il cliente che il ritardo non è imputabile al fornitore;
  • un'informativa riguardante la motivazione della presunta responsabilità del cliente finale e la possibilità per quest'ultimo i) di richiedere al venditore ulteriori informazioni in merito, ii) di inviare un reclamo.

Reclamo e contestazioni: Se il cliente contesta l'attribuzione, in capo a lui, della responsabilità per il ritardo di fatturazione, il fornitore:

  • deve fornire un riscontro adeguato, motivato e supportato da elementi da cui emergono la responsabilità innanzi enunciata;
  • deve informare il cliente, ove la risposta fornita non sia sufficiente, della possibilità di attivare«gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il fornitore si impegna a partecipare, indicando altresì che l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria»;
  • non può sospendere la fornitura sino a quando non ha fornito il riscontro anzidetto.

Entrata in vigore del termine di prescrizione biennale: La prescrizione biennale si applica alle fatture la cui scadenza è successiva:

  • per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
  • per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
  • per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

 

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