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Avvocato e gratuito patrocinio, la parte ammessa non può rinunciarvi.

avvocatura

 Il patrocinio a spese dello Stato è un beneficio cui possono accedere coloro che non superano un certo reddito anno e che hanno determinati presupposti richiesti dalla legge.

Si tratta quindi di un diritto soggettivo per la parte e da ciò consegue il fatto che non può essere il difensore a rinunciarvi.

Questo è quanto affermato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31928/2023.

Nella vicenda in questione l'attore chiedeva la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra versata all'altra parte, che, dopo il preliminare si era rifiutato di concludere il contratto definitivo per l'acquisto di un terreno. 

 La Suprema Corte, accoglie le doglianze e cassa la sentenza impugnata.

Nel disporre sulle spese del processo, la Corte interviene riguardo la richiesta del difensore del ricorrente, che, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza di distrarre le spese "in favore del procuratore, con rinunzia al beneficio del patrocinio".

A tal proposto precisa la Cassazione "la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese,

 uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente" (sul punto Cass., sez. un., n. 8561/2021).


In conclusione, essendo vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, ha disposto condanna alle spese, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in favore dello Stato, il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 medesimo D.P.R.

 

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