Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Colui che si oppone all'ordinanza-ingiunzione prefettizia avente ad oggetto il pagamento di somme richiesto a titolo di sanzione amministrativa e ne deduce l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, emette il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione con ordinanza n. 15297 del 13 giugno 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Un utente ha proposto opposizione all'ordinanza- ingiunzione prefettizia con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa inflitta per guida di veicolo a velocità superiore a limite consentito. Secondo l'opponente, l'ordinanza in esame è nulla perché sottoscritta dal viceprefetto dell'area competente senza l'indicazione della delega conferita a tale funzionario dal prefetto.
Sia in primo che in secondo grado, l'opposizione è stata accolta.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della SC.
Innanzitutto appare opportuno prendere in esame l'art. 14 D.Lgs. n. 139/2000 («attribuzioni del funzionario prefettizio»). Secondo tale disposizione, i funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati in una specifica tabella:
In tutti questi casi, a ogni buon conto, il titolare dell'ufficio centrale di livello dirigenziale generale deve stabilire i criteri per l'esercizio anche delle funzioni espletate dai funzionari su indicati. Al predetto titolare spetta altresì il potere di revoca delle funzioni delegate, nonché il potere di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo.
Da tale disposizione, emerge con chiarezza che il viceprefetto e viceprefetto aggiunto, pur essendo ciascuno titolare di proprie attribuzioni, possono compiere atti che esulano dalle loro funzioni, se muniti di delega (cfr. Cass. 3904/2014).
Ciò premesso, tornando al caso in esame, il focus della questione si concentra proprio sugli atti compiuti dal viceprefetto; atti, però, che rientrano nelle attribuzioni del prefetto e non nelle sue. In tali casi, qualora sorgono dubbi in merito alla sussistenza dei poteri esercitati dal viceprefetto e al fatto che lo stesso sia munito di delega, chi contesta tali circostanze ha l'onere di provare la mancanza di tali poteri?
Secondo il Giudice d'appello, se nell'ordinanza-ingiunzione manca l'indicazione della delega da cui discendono i poteri del viceprefetto, a fronte della contestazione sulla sua esistenza, è onere dell'amministrazione offrirne la prova, pena l'annullamento dell'ordinanza. L'attribuzione di tale onere in capo alla P.A., ad avviso del Giudice di merito, è più conforme:
Di diverso parere sono i Giudici di legittimità.
Secondo questi ultimi, «l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c.[...], presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta».
Da quanto sopra, discende che, ove l'opponente non si mobiliti in tal senso, l'ordinanza- ingiunzione deve presumersi legittima (cfr. Cass. nn. 11283/2010; 23073/2016; 20972/2018). Tale presunzione di legittimità dell'azione amministrativa, d'altro canto, non si pone in contrasto con il diritto di difesa, perché tale diritto è assicurato all'opponente dalla facoltà a quest'ultimo riconosciuta di sollecitare il Giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. Una facoltà, questa, di cui l'opponente, nel caso di specie, non si è avvalso.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di cassazione ha riformato la decisione impugnata e ha rinviato al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per il riesame della causa alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.