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"Chi disturba il riposo delle persone commette reato". Attività e mestieri rumorosi, chiarimenti della Cassazione

CASS15

Sta per iniziare, e in molte aree del paese è iniziata, la stagione estiva. Che, inevitabilmente, alimenterà  le solite discussioni sul giusto equilibrio tra il riposo delle persone e il diritto di altre persone al divertimento. Che, soprattutto per le fasce giovanili, coincide nelle località balneari come, in generale, in quelle turistiche, in un arida di discoteche, pub, locali da ballo ed altre strutture nelle quali, notoriamente, la musica la fa da padrone fino alle prime ore del mattino. Una questione seriale, che si ripropone ogni estate, e che alimenta esposti, denunce, segnalazioni. Sul punto, adesso, si registra una illuminante sentenza della Suprema Corte di cassazione, sezione terza penale, depositata il 13 giugno e qui allegata, con la quale il collegio ha escluso che nella vicenda rimessa al proprio esame - che ha visto gli imputati condannati per il reato previsto e punito dall'art. 659 cp in quanto quali utilizzatori di un locale da ballo arrecavano molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone residenti nelle immediate adiacenze dei predetto locali diffondendo ad ora tarda musica ad alto volume, chiaramente udibile anche all'esterno - si fosse in presenza di un mero superamento dei limiti di legge fissati per le emissioni sonore, dovendosi così escludere la possibile applicazione della I. n. 447 del 1995, art. 10, ma piuttosto di un reato.

In particolare, la ricorrenza della fattispecie penale è risultata fondata sulla base delle dichiarazioni dei vicini che lamentavano l'impossibilità di riposare a causa di forti rumori tutto l'arco della giornata fino alle 23 nonché di poter tenere le finestre aperte, le quali coniugate all'accertamento tecnico espletato integrano il reato contestato.

La Corte, in particolare, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha chiarito, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: a) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez.3, n5735 del 21/01/2015,Rv.261885, conforme Sez.3, n.5643 del 18/07/2017, Rv.273605).

 

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