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Indicatori di affidabilità: ISA 2019

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Riferimenti normativi: Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018 – Art.9 bis D.L.24/04/2017 n.50 – D.L.119/2018 

Focus: L'Agenzia delle Entrate ha sostituito, a decorrere dall'anno di imposta 2018, gli studi di settore con gli ISA o indicatori sintetici di affidabilità del contribuente per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni. La regolamentazione degli stessi implica ancora criticità ai fini della definitiva applicazione. 

Principi generali: Gli indici di affidabilità o ISA sono indicatori sintetici di affidabilità che misurando, attraverso un metodo statistico-economico, affidato ad una Commissione di esperti, istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dati e informazioni relativi a più periodi di imposta forniscono una sintesi di valori tramite cui sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Sono stati istituiti dall'art. 7 bis del D.L.193/2016, sostituito dall'art.9 bis, comma 8, D. L. n.50 del 24/04/2017, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Essi avrebbero dovuto sostituire gli studi di settore ed i parametri dall'esercizio 2017 (Modello Unico 2018) con l'obiettivo di passare da una logica "accertativa" ad una logica "premiale". Invece, nell'anno fiscale 2017 hanno continuato ad essere applicati gli studi di settore, ed è la legge di Bilancio 2018 ad aver previsto che i nuovi Isa si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2018 (Modello unico 2019) e saranno utilizzati in maniera definitiva al posto degli studi di settore per garantire ai contribuenti uno strumento di valutazione dei ricavi e dei compensi più attendibile, equo e trasparente.

Soggetti obbligati all'applicazione degli ISA sono gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo. Come per gli studi di settore, gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: ha iniziato o cessato l'attività; si trova in condizioni di non normale svolgimento dell'attività; dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione (o revisione) dei relativi indici. Con apposito decreto del MEF potranno essere previste altre ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate categorie di contribuenti.


Differenze rispetto agli studi di settore: i contribuenti non verranno più distinti tra "congrui" e "non congrui". Sulla base del nuovo Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA), che avrà valori compresi da1 a 10, un soggetto potrà conseguire risultati che si "avvicinano" ai vecchi valori di congruità. L'ISA verrà determinato come media semplice di due grandi categorie di indicatori: Indicatori Elementari di Affidabilità; indicatori Elementari di Anomalia.

Gli Indicatori Elementari di Affidabilità valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore o per il modello organizzativo di riferimento (il loro valore è calcolato su una scala che varia da 1 a 10). Essi si esplicitano in stime econometriche sui seguenti indicatori, determinati sulla base dei dati contabili inseriti nell'apposito quadro dichiarativo: ricavi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto; gestione del magazzino: durata delle scorte; decumulo delle scorte; confronto con altre banche dati: corrispondenza delle giornate retribuite con i modelli 770 e CU.

Gli Indicatori Elementari di Anomalia, invece, sono indicatori di grave incongruenza, riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere «anomalo» rispetto al settore o al modello organizzativo di riferimento (il loro valore varia da 1 a 5). Gli stessi analizzano 4 grandi categorie: 1)Gestione caratteristica data da 15 indicatori, tra i quali i più significativi risultano essere: incidenza dei costi residuali di gestione, costo del venduto negativo, margine operativo lordo negativo. 2) Gestione beni strumentali, con 3 indicatori: incidenza degli ammortamenti, incidenza dei beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria, assenza del valore dei beni strumentali. 3) Redditività, con altri 3 indicatori: MOL negativo, reddito operativo negativo, reddito negativo per più di un triennio. 4) Gestione extra-caratteristica, con gli ultimi 3 indicatori: incidenza degli oneri finanziari netti, incidenza degli oneri straordinari, incidenza degli accantonamenti.

Con gli ISA, ottenendo un punteggio superiore ad 8 si potrà accedere al cosiddetto "regime premiale". Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà, dunque, di individuare i contribuenti che risultando "affidabili" avranno accesso a significativi benefici premiali consistenti nell'esclusione o la riduzione dei tempi per gli accertamenti fiscali, nell'esenzione dall'apposizione del visto di conformità, ecc. Qualora il soggetto si rivelasse scarsamente o per nulla affidabile potrà essere inserito, con carattere di priorità, in liste selettive formate annualmente al fine di individuare i contribuenti meritevoli di un possibile controllo. Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA, o di comunicazione incompleta o inesatta, si applicherà la sanzione da 250 a 2.000 euro. L'Agenzia Entrate potrà inoltre procedere ad accertamento induttivo.

Lettera ai Garanti del contribuente per chiedere la disapplicazione: Le principali associazioni di categoria dei commercialisti hanno chiesto chiarezza al Garante dei contribuenti (L. n.21/2000: Statuto del contribuente ) con un comunicato stampa del 14 giugno 2019 per l'impossibilità della corretta applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA) considerate le criticità e le difficoltà dovute al ritardo del rilascio del software e dell'inserimento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate risalente solo all' 11 giugno 2019, tale da rendere impossibile per tutti i contribuenti sapere se si potrà beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di vantaggi premiali o se si rientrerà tra gli "inaffidabili". In tutto ciò si inserisce la proroga per i versamenti delle dichiarazioni dei redditi, annunciata ma non ufficializzata, sicché i contribuenti e gli intermediari non sanno se la proroga riguarderà tutti o solo coloro che applicano gli Isa. Con la lettera ai garanti, quindi, è stata evidenziata l'obiettiva incertezza procedurale che non consente ai professionisti di adempiere adeguatamente all'obbligo e di fornire la necessaria e corretta consulenza fiscale ai propri assistiti. Per le associazioni il regolamento per l'applicazione degli Isa è in evidente contrasto con alcuni principi dello Statuto del contribuente e le condizioni attuali rendono oggettivamente impossibile analizzare compiutamente la nuova procedura introdotta in materia fiscale. 

Pertanto, le stesse hanno chiesto che sia valutata la possibilità di una totale disapplicazione degli indici Isa per l'anno d'imposta 2018 e, in alternativa, la possibilità del differimento della scadenza per il pagamento delle imposte, senza maggiorazioni, al 30 settembre 2019, tenuto conto del periodo di sospensione del mese di agosto. 

 

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