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Assenza di obbligo di consegna dei documenti nell'ambito di un'indagine penale

CASS15

La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 novembre 2018 depositata il 13 febbraio 2019 n. 6913, affronta la tematica dell'obbligo di consegna di documenti rispetto alla richiesta formulata dagli ispettori del lavoro, qualora sia in corso un'indagine penale.

Nel caso oggetto della pronuncia in commento, veniva contestata la violazione in tema di igiene e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 4 u.c la L. 22 luglio 1961, n. 628. 

Tale disposizione configura una contravvenzione punita con l'ammenda a carico di colui che, legalmente richiesto dall'ispettorato sul lavoro di fornire indicazioni sul processo produttivo, non le fornisca o le dia scientemente errate.

È un reato permanente la cui consumazione si ha nel momento in cui cessa la condotta lato sensu delittuosa ovvero si protrae fino alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile. 

Tuttavia, osserva la Corte "Il reato previsto dall'art. 4 legge n. 628/1961 ha la sua ratio nel rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro in sede amministrativa, sia per la richiesta di notizie e sia per l'omessa esibizione di documenti".

Tale suo fondamento inficia però la sua estensione.

La ricorrente infatti eccepisce l'impossibilità della configurazione del reato in oggetto quando l'Ispettorato del lavoro agisce non quale autorità di vigilanza, amministrativa, ma in una indagine penale, per delega della Procura (o anche in via autonoma).

Ebbene l'eccezione viene ritenuta fondata. 

Osserva la Corte infatti che "L'art. 4, citato, espressamente prevede che "Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti (...)".

E' la stessa norma, quindi, che limita la sua applicazione solo all'attività dell'Ispettorato relativa alla L. 22 luglio 1961, n. 628, artt. 4 e 8, e non anche all'attività di polizia giudiziaria svolta da appartenenti all'Ispettorato del lavoro."

Specularmente, infatti, ove a formulare tale richiesta fosse stata la P.G. non si sarebbe configurato un reato simile a carico di chi si fosse rifiutato spontaneamente di fornire tale documentazione. 

Ciò, però, lascia impregiudicata la possibilità che si configurino altri reati quali ad esempio quello di favoreggiamento. 

Tali ipotesi di reato - ove ritenute configurabili -, infatti, prescindono dalla funzione rivestita nel caso specifico dall'Ispettorato del lavoro.

Nel consegue, per questi motivi, la cassazione la sentenza impugnata senza rinvio. 

 

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