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Assegno di mantenimento e convivenza prematrimoniale.

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 Una donna agisce in giudizio chiedendo che, l'assegno di mantenimento richiesto all'ex coniuge, tenga conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale.

Difatti, la convivenza era durata 7 anni, dal 1996 al 2003 ed in questo periodo era nato anche il figlio della coppia.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Si può affermare chela convivenza prematrimoniale costituisce ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società e ad esso si affianca un sempre maggiore riconoscimento, avvalorato dai dati statistici e nella percezione delle persone, dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

Pertanto, secondo il ragionamento dei Giudici, anche tale periodo assume valore quando il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di fatto di quella medesima unione e la fase giuridica del vincolo matrimoniale.

Nel caso in questione, la Corte di Appello di Bologna aveva ridotto l'assegno stabilito in primo grado ritenendo che la donna avesse lasciato il lavoro già tempo prima delle nozze rinunciandovi "per l'agiatezza che proveniva dalla sua famiglia d'origine, non per essersi dedicata interamente alla cura del marito e del figlio".

 Quindi tale scelta non poteva essere presa in considerazione in quanto "gli obblighi giuridici nascono dal matrimonio e a tale periodo occorre far riferimento e cioè dal novembre 2003 al 2010 e non anche a quello precedente.

Inoltre, "non risultava agli atti che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro".

In Cassazione la sentenza è totalmente ribaltata.

Per i Giudici, l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa come indicato dalle Sezioni Unite e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi".

 La natura dell'assegno discende dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Orbene, la sentenza in oggetto ha compiuto un ulteriore passo avanti ed è apparsa a molti "rivoluzionaria" soprattutto dal punto di vista sociale.

Per i Giudici della Suprema Corte non era stato considerato il ruolo svolto dalla donna anche come madre e casalinga ed era stato tutto incentrato sulle disponibilità economiche e sulla durata legale del matrimonio.

Invece, le Sezioni Unite con la sentenza n. 35385 affermano che, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, occorre tenere in considerazione anche altri elementi quali la stabilità, la continuità, il progetto di vita comune testimoniato anche dalla nascita del figlio relativi al periodo di convivenza prematrimoniale.

Si tratta in tal caso di un periodo che non può essere escluso quando si protrae nel tempo e abbia "consolidato" una divisione dei ruoli domestici

Pertanto, anche i sacrifici e le rinunce lavorative o professionali compiute prima del matrimonio dal coniuge economicamente più debole vanno considerati.






 

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