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Con la pronuncia n. 34952, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare "l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se essa perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato".
È stata così confermata la condanna per il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p. inflitta ad un padre che si era sottratto agli obblighi inerenti la qualità di genitore non corrispondendo alcuna somma per il mantenimento della figlia minore.
Sul merito della questione si era pronunciato, inizialmente, il Tribunale di Trieste che aveva condannato l'uomo; la decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Trieste.
Ricorrendo in Cassazione, il padre giudicava illegittimo l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale, non avendo la stessa valutato la sua effettiva situazione economica ai fini inadempimento all'obbligo di mantenimento: sul punto, ribadiva come nel corso del processo fosse ben emersa la mancanza di reddito sin dall'epoca della nascita della figlia, essendo stati svolti solo lavori saltuari, e si doleva perché – nonostante la prova raggiunta – la Corte nondimeno aveva ritenuto che la mancanza di reddito non costituisse una scriminante.
Sotto altro aspetto, la difesa dell'imputato censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto in re ipsa l'insussistenza dei mezzi di sussistenza in capo alla minore (così ritenendo che versasse in stato di bisogno), senza considerare che l'omissione del contribuito al mantenimento – essendo quest'ultimo stato concordato con la madre della figlia in misura minima, pari a 50 euro mensili – non era di portata tale da determinare lo stato di bisogno della bambina.
La Cassazione non condivide le tesi difensive del ricorrente, ritenendole agganciate a motivi inammissibili e manifestamente infondati.
In relazione alla censura riguardante la valenza dello stato di disoccupazione, la Corte premette che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione.
Ciò premesso, il mero stato di disoccupazione non è, di per sé, elemento idoneo a giustificare il mancato versamento degli assegni di mantenimento.
Difatti, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se essa perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato.
Nel caso sottoposto al suo giudizio, la Cassazione rileva che lo stato di disoccupazione di un uomo di giovane età – che potrebbe facilmente trovare lavoro – e la mancata dimostrazione in giudizio delle cause che rendano al giovane disoccupato impossibile o difficoltoso il reperimento di una occupazione sono due elementi che, piuttosto che scriminare, incriminano: tali elementi, infatti, integrano l'estremo della colpevole incapacità di adempiere, elemento integrativo del reato.
Ne deriva che, è del tutto insufficiente allegare il proprio stato di disoccupazione per dimostrare la condizione di incapacità a far fronte all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio minore di età: siffatta condizione di incapacità, per avere valenza scriminante, deve consistere in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto ( Cassazione, sezione VI, sentenza 26 giugno 2017, n. 31495) e deve essere assoluta, persistente ed oggettiva (Cassazione, sezione VI, sentenza 27 settembre 2017 n. 44632).
In relazione alla censura sollevata in merito allo stato di bisogno derivante dalla mancanza di mezzi di sussistenza, i Giudici di legittimità ricordano che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza.
Diviene del tutto irrilevante, quindi, considerare quale sia l'importo dell'assegno di mantenimento al fine di verificare se il mancato versamento di quelle somme abbia - o meno, ove la misura sia stata irrisoriamente fissata - inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici dell'avente diritto, tanto da determinarne lo stato di bisogno.
Correttamente ha quindi operato la Corte di Trieste, la quale ha escluso ogni rilievo all'indicata incidenza ai fini della sussistenza del reato, vieppiù perché – nonostante si verta in materia di diritti indisponibili – l'entità del contributo era stato oggetto di un accordo tra le parti non omologati o validati dal giudice.
In conclusione la Cassazione – rilevato come legittimamente la Corte di merito avesse ritenuto integrato il reato – dichiara inammissibile il ricorso del padre, confermando così il capo di imputazione ascrittogli e condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma pari ad euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende in ragione della ravvisabilità di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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