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Avvocati. Obbligo di fatturazione anche in caso di pagamento del palmario

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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema degli obblighi fiscali in relazione al pagamento del palmario affermando che "l'avvocato ha l'obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l'attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del "palmario" convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo."

I Fatti del procedimento

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia riguarda un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato dal CDD con la censura per aver omesso di rilasciare il documento fiscale relativo al pagamento di una somma corrispostagli dalla cliente a titolo di "palmario".

L'incolpato ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del CDD contestando l'assoggettabilità del "palmario" all'obbligo fiscale di fatturazione, in quanto a suo parere la somma corrispostagli a tale titolo costituirebbe una mera "regalia".

Il Consiglio Nazionale Forense, ha rigettato il ricorso 1) rilevando che il "palmario" costituisce una vera e propria componente aggiuntiva del compenso, ancorché di natura premiale, che viene corrisposta dal cliente in caso di esito favorevole della lite e, per tale ragione, è soggetto al generale obbligo di emissione del documento fiscale; 2) escludendo nel caso di specie l'intento liberale sotteso alla corresponsione del "palmario" avendo l'incolpato ottenuto, nei confronti della cliente, un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del compenso aggiuntivo pattuito. 

 L'incolpato ha proposto ricorso per cassazione lamentando in particolare la "violazione ed errata applicazione delle norme di diritto", in quanto il Consiglio Nazionale Forense avrebbe omesso di indicare le norme dalle quali discende l'obbligo di emissione del documento fiscale in ipotesi di corresponsione del "palmario" ed ha attribuito valenza probatoria al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'incolpato nei confronti della cliente per il pagamento del saldo del compenso pattuito.

La decisione della Corte di Cassazione

Nel merito la Suprema Corte ha affermato che "il "palmario" costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale." Nonostante questa connotazione premiante, a parere della Corte il "palmario" non perde la sua natura di compenso con la conseguenza che esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.

A questo proposito la Corte ha precisato le norme dalle quali discende l'obbligo di fatturazione del palmario affermando che l'obbligo di adempimento fiscale è previsto

  • dall'art. 16 del codice deontologico a norma del quale l'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia;
  • dall'art. 29, 3° comma del codice deontologico che pone obbligo all'avvocato di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto;
  • dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972, a norma del quale l'obbligo di fatturazione va assolto all'atto del pagamento del corrispettivo, ossia nel momento in cui la prestazione professionale dell'avvocato si considera effettuata. 

 A parere della Corte l'inosservanza dell'obbligo di fatturazione rileva sul piano disciplinare in quanto espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale i quali costituiscono un canone generale dell'agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'avvocato quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività, nonché nell'intera classe forense.

Tra l'altro nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato che correttamente il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto raggiunta la prova che il pagamento effettuato dalla cliente a titolo di palmario non sia stato il frutto di una regalia, ma costituisce l'adempimento di quanto convenuto tra le parti al momento del conferimento del mandato difensivo. A questa conclusione il Consiglio è giunto sulla base delle seguenti circostanze:

  • il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quale corrispettivo dell'attività professionale, esplicitato in sede di conferimento del mandato difensivo con una specifica clausola contrattuale;
  • il pagamento dell'importo a mezzo di assegno bancario, al proprio difensore, a seguito della pubblicazione della sentenza con cui il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento della somma in favore del ricorrente;
  • la deposizione della stessa cliente la quale ha escluso qualsiasi intento di liberalità sotteso all'attribuzione patrimoniale effettuata in favore del proprio difensore;
  • l'ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'incolpato, finalizzato ad ottenere il pagamento della restante somma a saldo del compenso aggiuntivo.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

 

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