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Avvocati. L'obbligo contributivo in caso di cancellazione dall'Albo

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Fonte https://www.cassaforense.it/

Il Regolamento Unico della Previdenza Forense prevede l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi (art.1), nonché l'obbligo per ogni iscritto alla Cassa Forense di versare il contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni (art.17).

A norma dell'art.6 del succitato Regolamento la cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva in due ipotesi:

  • a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi,
  • in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art.20, secondo e terzo comma, della Legge n.247/2012.

In cancellazione dell'Avvocato dall'Albo e dalla Cassa i contributi già versati vengono restituiti? O continuano ad essere dovuti i contributi minimi?

Esaminiamo la casistica approfondita da Cassa Forense su questi punti.

Cancellazione dall'Albo e mancata restituzione dei contributi versati

Qualora il professionista sia iscritto a più Albi, per poter ottenere la cancellazione dalla Cassa deve cancellarsi da tutti gli albi; successivamente, a seguito comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine competente e del Consiglio Nazionale Forense dell'avvenuta cancellazione, la Cassa provvede alla cancellazione d'ufficio. 

 La cancellazione da Cassa Forense non comporta la restituzione dei contributi versati all'ente previdenziale. Tali contributi essere utilizzati, al compimento dell'età anagrafica prevista,

  • per la prestazione di vecchiaia ordinaria se si sono maturati almeno 35 anni di anzianità previdenziale;
  • per la prestazione di vecchiaia contributiva se si sono maturati almeno 5 anni di anzianità previdenziale; o
  • anche quando si sono maturati meno di cinque anni di anzianità previdenziale, ai fini della pensione in totalizzazione o della pensione in cumulo o ai fini della ricongiunzione con altre gestioni previdenziali.

L'obbligo di versamento dei contributi per l'avvocato cancellato dall'Albo

La cancellazione comporta che per l'anno di decorrenza della cancellazione l'avvocato è tenuto a versare i contributi minimi per intero; mentre nell'anno successivo a quello della cancellazione deve inviare il Modello 5 e corrispondere le relative eccedenze in autoliquidazione, se dovute in base ai dati reddituali dichiarati, nelle consuete 2 rate con scadenza 31/07 e 31/12.

In altri termini nel caso di cancellazione dagli Albi e dalla Cassa deliberata nel corso dell'anno 2024 l'avvocato cancellato deve comunque versare gli interi contributi minimi 2024 e deve osservare l'obbligo di invio del Modello 5/2025 anche in caso di reddito e volume d'affari pari a zero. Non sono invece dovuti i contributi minimi 2025.

Reiscrizione alla Cassa

Nell'ipotesi in cui dopo alcuni anni dall'avvenuta cancellazione dall'Albo e quindi dalla Cassa, l'avvocato proceda ad una nuova iscrizione a entrambi, l'eventuale precedente periodo di iscrizione concorre ad aumentare l'anzianità previdenziale, sempre che per lo stesso non sia stato richiesto ed ottenuto il rimborso ai sensi degli art.21 e 22 L. 576/80 possibile fino all'anno 2004.  

 Cancellazione dalla Cassa e passaggio ad altro ente previdenziale

Un'altra ipotesi riguarda l'avvocato che ottenga la cancellazione dall'Albo e dalla Cassa e si iscriva ad Inps in quanto lavoratore dipendente. In questo caso è possibile utilizzare i contributi versati in Cassa per ricongiungerli con quelli della nuova gestione previdenziale.

Cassa Forense ha precisato che possono essere oggetto di ricongiunzione i periodi coperti da contribuzione non inferiori a 26 settimane e che l'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo di ricongiunzione ex L. 45/90 deve essere determinata tenendo conto

  • sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione
  • sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

Sospensione volontaria e contribuzione obbligatoria

La sospensione volontaria dall'albo ai sensi dell'art.20, comma 2, L.247/2012 determina la cancellazione d'ufficio dalla Cassa con decorrenza dalla data della delibera di sospensione assunta dal Consiglio dell'Ordine.

Anche nell'ipotesi di sospensione i contributi

  • restano dovuti per l'anno della cancellazione dalla Cassa;
  • mentre non sono più dovuti dall'anno successivo, sempre che la cancellazione permanga per tutto l'anno solare.

Ciò influisce anche sull'obbligo di fatturazione in quanto anche in seguito alla cancellazione dalla Cassa, qualora il professionista non abbia ancora chiuso la Partita IVA, le fatture emesse in corso d'anno devono essere assoggettate al contributo integrativo del 4%. Ciò in quanto i dati reddituali relativi all'anno della cancellazione devono essere dichiarati a mezzo del Modello 5 dell'anno successivo. Per quanto riguarda, invece, le fatture emesse negli anni solari successivi alla cancellazione, per i quali non sussistono più adempimenti contributivi e dichiarativi alla Cassa, non si deve applicare il contributo integrativo del 4%.  

 

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