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In materia di assunzione del personale docente nell'ambito di un piano di reclutamento per coprire posti comuni e di sostegno, vanno incoraggiate le procedure automatizzate utilizzate dalla pubblica amministrazione a tale scopo. Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2270 dell' 8 aprile 2019. I Giudici amministrativi, però, nell'affermare la positività di tali procedure in quanto in linea con l'attuale evoluzione tecnologica, hanno anche stabilito che esse devono conformarsi ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta al Consiglio di Stato.
I fatti di causa.
I ricorrenti hanno lamentato che la procedura di assunzione rientrante nel piano straordinario autorizzato dalla legge n. 107/2015, «è stata gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo (il cui funzionamento sarebbe rimasto sconosciuto) ed è sfociata in provvedimenti privi di alcuna motivazione, senza l'individuazione di un funzionario dell'amministrazione che abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali». In buona sostanza, a loro parere, essi, in forza di tale sistema sono stati assunti in classi di concorso diverse da quelle in cui hanno maturato maggiore esperienza e punteggio.
È accaduto che, per rivendicare i loro diritti e interessi, hanno agito giudizialmente. In primo grado, il Tar, però, ha rigettato il loro ricorso.
Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.
La decisione del CdS.
Innanzitutto, appare opportuno partire dall'esame della legge n. 107/2015. Essa ha autorizzato la P.A. ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, attraverso una procedura gestita da un sistema informatico, mediante algoritmo. Orbene, ad avviso dei Giudici amministrativi, questo tipo di procedure non sono da scoraggiare. E ciò in considerazione del fatto che un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica è fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti. Infatti, un processo decisionale mediante l'utilizzo di un algoritmo presenta molti vantaggi, soprattutto con riferimento a quelle procedure seriali, «implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale». Tutto questo, secondo il Consiglio di Stato, è «conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse anche attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale». I Giudici amministrativi, tuttavia, affermano che, sebbene l'automatismo sia positivo, non bisogna dimenticare che il ricorso ad esso non deve essere motivo di elusione delle regole alla base dell'attività amministrativa. E ciò in considerazione del fatto che «la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina».
Con l'ovvia conseguenza che la regola in questione ha una portata giuridica e amministrativa, anche se tradotta in forma matematica: portata, questa, che non le consente di violare i principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità.
Ma vi è più.
Il ricorso ad una procedura informatica non può prevedere soluzioni discrezionali, definite per i tutti i casi. La discrezionalità, in tali ipotesi, «è [...] da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale»: momento, questo, in cui è la P.A. che compone, ex ante, gli interessi contrapposti attraverso modalità di aggiornamento e perfezionamento dell'algoritmo. Da ciò discende che esso costituisce un vero e proprio atto amministrativo informatico e, pertanto, il meccanismo attraverso il quale esso si concretizza deve essere "conoscibile" e soggetto alla piena cognizione in tutti gli aspetti. L'eventuale illeggibilità e incomprensibilità di tale tipo d atto costituisce la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.
Ciò premesso, tornando al caso di specie, a parere del Consiglio di Stato, la decisione automatizzata non è comprensibile in merito alle modalità con cui sono stati assegnati i posti disponibili. E questo, ad avviso dei Giudici amministrativi, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Infatti, secondo gli stessi, «i risultati scaturiti dalla procedura automatizzata – di cui [...] non è dato comprendere i criteri che li hanno determinati – paiono porsi in contrasto con le disposizioni» di cui alla legge n. 107/2015.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato, ha accolto l'appello dei ricorrenti, riformando la sentenza di primo grado.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.