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Alle cessioni di alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, non è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 10%, bensì quella ordinaria del 22%.
È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, emanata dall'Agenzia delle entrate e sentito il parere tecnico formulato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Un contribuente con un'istanza di interpello ha esposto la sua interpretazione, circa l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% da applicare ai prodotti per la salute e il benessere degli animali d'affezione attualmente venduti applicando l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
L' Agenzia delle Entrate, ha risposto all'interpello negativamente.
In particolare ha chiarito che il trattamento IVA da riservare a un qualsiasi bene, ivi compresi i prodotti in questione, è strettamente collegato alla classificazione doganale degli stessi in uno dei Capitoli della TARIC (tariffa doganale d'uso integrativa).
L' Amministrazione finanziaria ha dovuto chiedere quindi il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul tema.
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali", alla voce 2309: "Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali" e in particolare alla sottovoce 230910 quali "Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto".Proprio in virtù della classificazione doganale nella sottovoce 230910, non è consentita l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, poiché i prodotti ivi ricompresi, stante l'attuale formulazione letterale della normativa in materia di Iva, risultano espressamente esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%. Di conseguenza, viene confermata l'applicazione dell'Iva ordinaria nella misura del 22% alle cessioni di tali beni.
Alla luce di quanto esposto dalle Dogane, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato la non applicabilità dell'aliquota agevolata al 10% poiché, sulla base della descrizione contenuta nel punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle "preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali", i prodotti classificati nella suddetta sottovoce e consistenti in "alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto", risultano espressamente esclusi dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%.
Tuttavia per il consumatore finale rimane la consolazione, oltre di godere dell'affezione del proprio amico di usufruire della detrazione per le spese veterinarie sostenute per l'animale domestico.
La legge prevede la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per le cure veterinarie prestate a cani, gatti e altri animali domestici (pesci rossi, pappagalli, criceti, ecc.).
In fase di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi), dunque, è bene conoscere a quali detrazioni (ovvero quelle spese che possono essere sottratte direttamente alle imposte da pagare) si ha diritto per il possesso e la conseguente assistenza degli animali domestici.
La detrazione compete entro un limite di spesa di 387,34 euro e con una franchigia di 129,11 euro: il limite è complessivo, a prescindere dal numero di animali posseduti, e comprende sia le prestazioni professionali del medico veterinario che la spesa per i medicinali (sia veterinari che quelli, eventualmente, a uso umano). Lo sconto massimo ottenibile è, quindi, di 49,06 euro, il 19% di 258,23 euro (la differenza tra spesa massima e franchigia).
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