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L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense [1].
L'invio da parte di un avvocato di messaggi telefonici finalizzati a effettuare comunicazioni al cliente, può costituire violazione dei doveri di decoro e dignità professionale?
Secondo il Consiglio Nazionale forense (CNF), sentenza n. 28 del 20 febbraio 2021, no.
Ma analizziamo nel dettaglio la questione.
I fatti di causa
Il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) ha disposto nei confronti dell'avvocato ricorrente la sanzione della censura, addebitando a quest'ultimo:
A dir di quest'ultima l'avvocato avrebbe, con insistente uso del telefono cellulare, violato i doveri di esercitare l'attività professionale con dignità, probità e decoro da rispettare anche nelle forme e modalità delle informazioni;
Il ricorrente ha impugnato la decisione del CDD e così il caso è giunto dinanzi al CNF.
La decisione del CNF
Innanzitutto occorre far rilevare come la messaggistica è ritenuta ormai una forma di comunicazione immediata e veloce, tanto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, considerano il messaggio quale valida prova nei rapporti contrattuali tra le parti essendo parificabile a un documento informatico che consente la conoscenza della volontà delle parti stesse. Il valore di prova della messaggistica è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 49016/2017, secondo cui i contenuti dei messaggi rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati alla stregua di prova documentale. Alla luce di tale orientamento, ad avviso del CNF, l'uso di messaggi non può costituire in sé violazione dell'art. 9 del codice deontologico forense, configurandosi come una comunicazione che:
Ciò premesso, tornando al caso in questione, ad avviso del CNF, dall'esame dei messaggi inviati dall'avvocato ricorrente all'esponente, non emergono profili che fanno configurare la condotta posta in essere dal professionista come un illecito disciplinare per violazione del decoro e della dignità professionale. E tanto in considerazione del fatto che i messaggi scambiati tra le parti :
A parere del CNF, queste evidenze non mettono in luce un comportamento deontologicamente scorretto adottato dal ricorrente. Anzi, il dettato deontologico di cui all'art. 9 su richiamato risulta rispettato, avendo il ricorrente usato modalità e forme che non sono andate in contrasto con i principi di dignità e decoro della professione forense. Alla medesima conclusione si è pervenuto relativamente alla questione della richiesta del compenso formulata all'esponente dall'avvocato. Una richiesta, questa, che il ricorrente ha provveduto successivamente a dimezzare e che, secondo il CNF, da una approfondita disamina dei parametri di cui al DM 55/2014, non risulterebbe essere manifestamente sproporzionata in ragione delle attività svolte e, dunque, risulterebbe essere stata rispettosa dei valori parametrici. Una sproporzione che non sarebbe sussistita neanche se la richiesta fosse rimasta quella originaria e se il ricorrente non avesse provveduto a dimezzarla.
In forza delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha accolto il ricorso dell'avvocato e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato.
Note
[1] Art. 9 Codice deontologico forense.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.