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Processo civile: secondo la Consulta, l’esigenza di rapidità non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa.

Udienza

Nel nuovo processo ordinario di cognizione, la previsione secondo cui il giudice decide con decreto in ordine alle verifiche preliminari, prima dell'udienza di comparizione, va interpretata in modo che sia rispettato il principio del contraddittorio.

Questo, in sostanza, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 96/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficale dello scorso 5 giugno.

Ad investire la Consulta della vicenda è stato il Tribunale di Verona che, con un'ordinanza, ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale relativamente all'art. 171-bis del codice di procedura civile, così come introdotto dalla Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022).

Nell'ambito della nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, il nuovo art. 171-bis del codice di procedura civile, prevede l'emanazione di un decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse, decreto con il quale il giudice, prima dell'udienza stessa e senza sentire le parti, decide in ordine alle "verifiche preliminari" come, ad esempio, il difetto di rappresentanza, la regolarità delle notifiche, l'integrità del contraddittorio.

Tre i profili di illegittimità costituzionale evidenziati nell'ordinanza di rimessione: l'eccesso di delega, la disparità di trattamento e la violazione del diritto di difesa. 

 La Corte, ha ritenuto l'insussistenza di tutte e tre le questioni prospettate, salvo precisare, rispetto alla denunciata violazione dell'art. 24 Cost. – prospettata sotto il profilo dell'attribuzione al giudice del potere di emanare provvedimenti fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti – che la conformità della disposizione censurata alla Carta Costituzionale presuppone necessariamente un'interpretazione adeguatrice.

Dopo aver ricordato che il contraddittorio, quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, la Corte ha fornito una serie di linee guida necessarie ad uniformare la disposizione censurata con tale principio.

Innanzi tutto, il giudice, nell'esercizio del potere direttivo del processo demandato allo stesso in generale dall'art. 175 codice di procedura civile, può fissare un'udienza ad hoc qualora avverta l'esigenza di interloquire con le parti sui provvedimenti da assumere all'esito delle verifiche preliminari.

A questo scopo, ha la possibilità di fissare, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata, un'udienza ad hoc, nell'ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo, i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge. 

Ove, invece, il giudice ritenga di adottare direttamente il decreto, la parte che non condivide il provvedimento emesso, prosegue la Corte, può richiedere la fissazione di un'udienza per discuterne in contraddittorio, onde evitare una successiva regressione del procedimento. Una tale udienza, se fissata dal giudice, realizza il contraddittorio delle parti prima di quella di comparizione e trattazione della causa.

In ogni caso, il decreto di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ., senza la fissazione di un'udienza ad hoc, può essere oggetto di discussione all'udienza di comparizione alla presenza delle parti. All'esito di tale udienza, i provvedimenti assunti con decreto, una volta vagliate le ragioni delle parti, possono essere confermati, modificati o revocati con ordinanza del giudice.

Infine, ha precisato la Consulta, se la parte aveva chiesto, senza esito, la fissazione di un'udienza per interloquire con il giudice sui provvedimenti emanati con il decreto di cui all'art. 171-bis del codice di procedura civile, alcuna conseguenza processuale pregiudizievole (come ad esempio l'estinzione del processo) può essere posta a carico della stessa, ove essa non si sia conformata a tale provvedimento confidando nella possibilità di argomentare le proprie ragioni nel contraddittorio delle parti.

In tale ultimo caso, conclude la sentenza, può esserci un allungamento dei tempi del processo, ma l'esigenza di rapidità non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti, atteso che un processo non giusto, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. 

 

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