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PCT: ammissibile la richiesta di differimento dei termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c..

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Il Tribunale di Bologna, nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto la richiesta di differimento dei termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c. presentata congiuntamente dalle parti al fine di addivenire ad un accordo.

Come tutti sanno, la riforma Cartabia, nell'ottica di velocizzazione del processo civile, con il nuovo articolo 171-ter c.p.c., ha anticipato il deposito delle memorie integrative alla fase che precedente l'udienza di prima comparizione: il nuovo articolo 171-ter del codice di procedura civile, stabilisce, infatti, che le suddette memorie debbano essere depositate, a pena di decadenza, entro termini da calcolarsi a ritroso rispetto alla data della prima udienza. 

Nel caso esaminato dall'ordinanza, le parti, dopo l'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e prima dello spirare dei termini per il deposito delle memorie integrative (art. 171-ter c.p.c.), avevano chiesto al giudice sia il rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione, sia un differimento dei termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c..

Il Tribunale ha ritenuto ammissibile tale richiesta, concedendo alle parti il rinvio dell'udienza di prima comparizione e trattazione con salvezza dei termini di cui all'art. 171-ter del codice di procedura civile, reputando, la medesima richiesta, in sintonia con il nuovo sistema processuale delineato dalla riforma, 

 orientato a favorire il più possibile la definizione amichevole dei processi civili o a prevenirne l'instaurazione, e che consente la sospensione del processo su istanza di tutte le parti (come specificato dall'articolo art. 296 del codice di procedura civile).

Secondo il Tribunale, inoltre, la possibilità di rinviare l'udienza di trattazione con il contestuale slittamento dei termini di presentazione delle memorie integrative, non intacca il contraddittorio e la parità delle armi così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio ed il graduale maturare delle preclusioni, ma, al contrario, risulta conforme ai principi di speditezza ed economia processuale che hanno ispirato la riforma, perché evita, in caso di raggiungimento di un accordo, il compimento di atti processuali superflui.

In allegato l'ordinanza del Tribunale. 

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