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Bonus asili nido: quali sono i requisiti e come presentare la domanda

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Inquadramento normativo: art. 1, comma 355, lg. 232/2016; D.P.C.M. n. 90/2017; Circolare Inps 22 maggio 2017, n. 88.

Cosa è: un intervento normativo a sostegno del reddito delle famiglie, alle quali spetta, per i figli nati dal 1° gennaio 2016, un contributo di massimo 1.000 euro, da utilizzare per:

- il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati (Contributo asilo nido);

- forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (Contributo per forme di assistenza domiciliare).

Beneficiari: genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;

- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea;

- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea;

- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

- residenza in Italia;

Inoltre, relativamente al Contributo asilo nido, il richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta; per il Contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Focus: il Contributo asili nido è riconosciuto per frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati: le strutture devono aver ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale; sono escluse dal rimborso le spese sostenute per ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc. 

 Quanto spetta:

- il Contributo asili nido (importo massimo di 1.000) è suddiviso su 11 mensilità (ciascuna rata, quindi, non può superare gli euro 90,91), erogate con cadenza mensile direttamente al genitore beneficiario che ha sostenuto il pagamento: viene rimborsata, quindi, ogni retta mensile pagata e documentata dal richiedente. In ogni caso, il contributo mensile erogato dall'Inps non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

- il Contributo per forme di assistenza domiciliare, sempre dell'importo pari ad euro 1000, viene erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Entrambe le due forme di contributo non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste in caso di frequenza di asili nido; sono invece cumulabili con il cosiddetto bonus infanzia (contributo riconosciuto alla lavoratrice madre per pagare la baby sitter), a condizione che i bonus siano fruiti in differenti mesi.

Presentazione della domanda: va presentata la relativa domanda (online, accedendo al sito Inps tramite il proprio codice Pin dispositivo, SPID o CNS, ovvero recandosi presso gli Enti di Patronato o chiamando il Call Center) entro il 31 dicembre 2018, specificando l'evento – contributo per asilo nido o per forme di assistenza domiciliare – per il quale si richiede il beneficio; se il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

- Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare nella domanda la denominazione e il codice fiscale della struttura, se l'asilo nido sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo; il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018, per le quali intende ottenere il beneficio.

Bisogna allegare la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, l' attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019, specificando l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare: la denominazione e la partita iva dell'asilo nido; il codice fiscale del minore; il mese di riferimento; gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

- Per accedere al bonus per forme di assistenza domiciliare, bisogna allegare alla domanda un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Focus: il bonus richiesto può essere erogato nel limite di spesa indicato, secondo l'ordine di presentazione della domanda online; nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Decadenza: avviene in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ovvero, perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza della causa che determina la decadenza; è previsto, tuttavia, il subentro – fissato improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza - nel beneficio da parte di un soggetto diverso che possegga tutti i requisiti alla data di presentazione della prima domanda. 

 

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